Art. 85
Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo
con componenti in altri Stati membri
1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti
aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali
significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte
almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale
italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di
risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento
proposto dall'autorita' di risoluzione di gruppo e approvato
nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70.
2. Quando l'autorita' di risoluzione di gruppo e' la Banca
d'Italia, il piano di finanziamento e' proposto da quest'ultima,
previa consultazione delle autorita' di risoluzione delle banche o
Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se
necessario anche prima dell'avvio della risoluzione o dell'adozione
di una misura di risoluzione.
3. Il piano di finanziamento riporta:
a) una valutazione delle attivita' e delle passivita' delle
componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto
dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;
b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo;
c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da
imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori;
d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei
depositanti sono tenuti a fornire conformemente all'articolo 86,
comma 1;
e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di
finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di
garanzie, nonche' finalita' e modalita' di erogazione del contributo;
f) i criteri per la determinazione dell'importo che ciascun
meccanismo di finanziamento e' tenuto a fornire al fine di
raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);
g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in
cui hanno sede legale i soggetti interessati e' chiamato a fornire
come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le
relative modalita' di erogazione;
h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai
meccanismi di finanziamento;
i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse
messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di
finanziamento, eventualmente prorogabili.
4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il
soggetto presso il quale il fondo e' istituito affinche' questo
provveda a dare attuazione al piano di finanziamento.
5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento
partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera
e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo
5, della direttiva 2014/59/UE.
6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi di
risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che
partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente
articolo, conformemente a i principi stabiliti dall'articolo 107,
paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.