Art. 86
Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della
risoluzione
1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a
risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a
risoluzione una somma in denaro pari a:
a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i
depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento
delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in;
oppure
b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato,
all'ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle
attivita', l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti
avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento
riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di
priorita'.
2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei
depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione
dell'ente o dell'ente-ponte.
3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia
dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui
al Titolo IV, Capo I, Sezione II.
4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei
depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite che esso
avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa.
5. Se una valutazione a norma dell'articolo 88 stabilisce che il
contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la
risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso
di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di
garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal
fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89.
6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una
banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un
ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione
dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei
confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla
porzione non trasferita, purche' l'importo dei depositi trasferiti
sia pari o superiore a quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 5,
del Testo Unico Bancario.
7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei
depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla
legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2,
la Banca d'Italia provvede affinche' l'importo sia ripristinato
mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni.
8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei
depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola
risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria
complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo
stabilito dalla Banca d'Italia.