Art. 146 
 
 
                          (Qualificazione) 
 
  1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 9-bis e  29  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori  di  cui  al
presente capo e' richiesto il possesso di requisiti di qualificazione
specifici e adeguati ad assicurare la  tutela  del  bene  oggetto  di
intervento. 
  2. I lavori di  cui  al  presente  capo  sono  utilizzati,  per  la
qualificazione, unicamente dall'operatore che  li  ha  effettivamente
eseguiti.  Il  loro  utilizzo,  quale  requisito  tecnico,   non   e'
condizionato da criteri di validita' temporale. 
  3. Per  i  contratti  di  cui  al  presente  capo,  considerata  la
specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione  l'istituto
dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
verifica   ai   fini   dell'attestazione.   Il   direttore    tecnico
dell'operatore  economico  incaricato   degli   interventi   di   cui
all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve  comunque  possedere
la qualifica  di  restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi  della
normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19. 
 
          Note all'art. 146 
              - Si riportano gli articoli  9-bis  e  29  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Art.  9-bis  (Professionisti  competenti  ad  eseguire
          interventi sui beni culturali) 
              1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4  e
          7  e  fatte  salve  le  competenze  degli  operatori  delle
          professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di
          tutela,  protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali
          nonche'  quelli  relativi  alla   valorizzazione   e   alla
          fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I  e  II  della
          parte seconda  del  presente  codice,  sono  affidati  alla
          responsabilita' e  all'attuazione,  secondo  le  rispettive
          competenze,  di   archeologi,   archivisti,   bibliotecari,
          demoetnoantropologi, antropologi  fisici,  restauratori  di
          beni  culturali  e  collaboratori  restauratori   di   beni
          culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia
          applicate  ai  beni  culturali  e  storici  dell'arte,   in
          possesso   di    adeguata    formazione    ed    esperienza
          professionale.". 
              "Art. 29 (Conservazione) 
              1.  La  conservazione  del  patrimonio   culturale   e'
          assicurata mediante una coerente, coordinata e  programmata
          attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 
              2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto. 
              3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale. 
              5. Il Ministero definisce, anche con il concorso  delle
          regioni e con la collaborazione delle universita'  e  degli
          istituti di ricerca competenti, linee di  indirizzo,  norme
          tecniche, criteri e modelli di  intervento  in  materia  di
          conservazione dei beni culturali. 
              6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia  di
          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni
          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro
          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della
          normativa in materia. 
              7. I profili di competenza  dei  restauratori  e  degli
          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              8.  Con  decreto  del  Ministro   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          sono definiti i criteri ed i livelli  di  qualita'  cui  si
          adegua l'insegnamento del restauro. 
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione. 
              9-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          previsti dai commi 7, 8 e 9, agli  effetti  dell'esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  e  restauro  su   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di detti lavori,  la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni. 
              10.  La  formazione  delle  figure  professionali   che
          svolgono  attivita'  complementari  al  restauro  o   altre
          attivita'  di  conservazione  e'  assicurata  da   soggetti
          pubblici e privati ai sensi della  normativa  regionale.  I
          relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di  qualita'
          definiti con accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni,
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281. 
              11.  Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e   le
          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
          soggetti   pubblici   e    privati,    possono    istituire
          congiuntamente centri, anche  a  carattere  interregionale,
          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
          attuazione di interventi di  conservazione  e  restauro  su
          beni culturali, di particolare  complessita'.  Presso  tali
          centri possono essere altresi' istituite, ove  accreditate,
          ai sensi  del  comma  9,  scuole  di  alta  formazione  per
          l'insegnamento del restauro.  All'attuazione  del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              -  Si  riporta   l'articolo   36   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
              "Art. 36 
              (ex articolo 30 del TCE) 
              Le  disposizioni  degli  articoli  34  e  35   lasciano
          impregiudicati i divieti  o  restrizioni  all'importazione,
          all'esportazione e al transito giustificati  da  motivi  di
          moralita'  pubblica,  di  ordine  pubblico,   di   pubblica
          sicurezza, di  tutela  della  salute  e  della  vita  delle
          persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di
          protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
          nazionale, o  di  tutela  della  proprieta'  industriale  e
          commerciale.  Tuttavia,  tali  divieti  o  restrizioni  non
          devono costituire un mezzo di  discriminazione  arbitraria,
          ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli  Stati
          membri.".