Art. 151 
 
         (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato) 
 
  1. La disciplina di cui all'articolo  19  del  presente  codice  si
applica  ai  contratti  di  sponsorizzazione  di  lavori,  servizi  o
forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo,  nonche'
ai  contratti  di  sponsorizzazione  finalizzati  al  sostegno  degli
istituti e dei luoghi della cultura,  di  cui  all'articolo  101  del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  recante
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,   delle   fondazioni
lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 
  2.  L'amministrazione  preposta  alla  tutela  dei  beni  culturali
impartisce  opportune  prescrizioni  in  ordine  alla  progettazione,
all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei  lavori
e collaudo degli stessi. 
  3. Per assicurare  la  fruizione  del  patrimonio  culturale  della
Nazione e favorire altresi' la  ricerca  scientifica  applicata  alla
tutela, il Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo puo' attivare forme  speciali  di  partenariato  con  enti  e
organismi pubblici e con soggetti privati, dirette  a  consentire  il
recupero, il restauro,  la  manutenzione  programmata,  la  gestione,
l'apertura alla  pubblica  fruizione  e  la  valorizzazione  di  beni
culturali   immobili,   attraverso    procedure    semplificate    di
individuazione del partner privato analoghe o  ulteriori  rispetto  a
quelle previste dal comma 1. 
 
          Note all'art. 151 
              - Si riporta l'articolo 101 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137): 
              "Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura) 
              1. Ai fini del presente codice sono istituti  e  luoghi
          della cultura i musei, le biblioteche  e  gli  archivi,  le
          aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
              a) «museo», una struttura  permanente  che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
              b)   «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
              c) «archivio», una struttura permanente che  raccoglie,
          inventaria e  conserva  documenti  originali  di  interesse
          storico e ne assicura la  consultazione  per  finalita'  di
          studio e di ricerca; 
              d) «area archeologica», un  sito  caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
              e)  «parco  archeologico»,   un   ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
              f) «complesso monumentale», un insieme formato  da  una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale.".