Art. 56 Intermediari assicurativi e riassicurativi 1. Nella definizione delle politiche di remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, le imprese hanno cura di assicurare che i compensi e gli incentivi siano coerenti con i principi della sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditivita' e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine e che, in ogni caso, non incentivino condotte contrarie all'obbligo di comportarsi secondo correttezza nei confronti degli assicurati. 2. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, evita politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.