Art. 56 
 
             Intermediari assicurativi e riassicurativi 
 
  1.  Nella  definizione  delle  politiche  di  remunerazione   degli
intermediari assicurativi e riassicurativi, le imprese hanno cura  di
assicurare che i compensi  e  gli  incentivi  siano  coerenti  con  i
principi della sana e prudente gestione e in linea con gli  obiettivi
strategici, la redditivita' e  l'equilibrio  dell'impresa  nel  lungo
termine e che, in  ogni  caso,  non  incentivino  condotte  contrarie
all'obbligo di comportarsi secondo correttezza  nei  confronti  degli
assicurati. 
  2. L'impresa, ai fini  di  cui  al  comma  1,  evita  politiche  di
remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su  risultati  di
breve termine, tali  da  incentivare  una  eccessiva  esposizione  al
rischio.