Art. 57 Fornitori di servizi esternalizzati 1. In caso di esternalizzazione di attivita' o funzioni essenziali o importanti o di funzioni fondamentali, l'impresa adotta politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditivita' e l'equilibrio dell'impresa. 2. L'impresa, ai fini di cui al comma 1, evita politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incentivare una eccessiva esposizione al rischio.