Art. 57 
 
                 Fornitori di servizi esternalizzati 
 
  1. In caso di esternalizzazione di attivita' o funzioni  essenziali
o importanti o di funzioni fondamentali, l'impresa  adotta  politiche
di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione e in  linea
con  gli  obiettivi  strategici,  la  redditivita'   e   l'equilibrio
dell'impresa. 
  2. L'impresa, ai fini  di  cui  al  comma  1,  evita  politiche  di
remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati  di
breve termine, tali  da  incentivare  una  eccessiva  esposizione  al
rischio.