Art. 84 
 
                         Prova di idoneita' 
 
  1. La prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e  B  del
Registro e' indetta  dall'IVASS,  di  norma  una  volta  l'anno,  con
provvedimento  pubblicato,  anche  in  forma  di  comunicato,   nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  per  esteso  nel
Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'Istituto. 
  2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o  piu'  sessioni
d'esame e stabilisce le sedi nonche' le modalita' di svolgimento e di
presentazione della domanda di ammissione alla prova. 
  3. Per la partecipazione alla prova di idoneita'  e'  richiesto  il
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione, del titolo di studio, non  inferiore  al
diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a  seguito  di
corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso
annuale  previsto  per  legge  o  di  un  titolo  di  studio   estero
equipollente. 
  4. La prova di idoneita' e' diretta ad  accertare  il  possesso  di
conoscenze e  competenze  adeguate  all'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un  esame
scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in  tre
moduli: 
  a)  Modulo  assicurativo,   per   l'esercizio   dell'attivita'   di
intermediazione assicurativa (l'esame  verte  sulle  materie  di  cui
all'allegato 5 - Sezione 1); 
  b)  Modulo  riassicurativo,  per  l'esercizio   dell'attivita'   di
intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle  materie  di  cui
all'allegato 5 - Sezione 2); 
  c)  Modulo   assicurativo   e   riassicurativo,   per   l'esercizio
dell'attivita' di  intermediazione  assicurativa  e/o  riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2). 
  5. Per l'ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b)
del comma 4 e' richiesto il  possesso,  alla  data  di  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione,  dei
requisiti  di  professionalita'  necessari  per  l'iscrizione   nelle
sezioni A o B del Registro in qualita' di intermediario assicurativo. 
  6. Sono considerati idonei i candidati  che  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a sessanta centesimi.