Art. 84 Prova di idoneita' 1. La prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro e' indetta dall'IVASS, di norma una volta l'anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell'Istituto. 2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o piu' sessioni d'esame e stabilisce le sedi nonche' le modalita' di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova. 3. Per la partecipazione alla prova di idoneita' e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente. 4. La prova di idoneita' e' diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli: a) Modulo assicurativo, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 1); b) Modulo riassicurativo, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezione 2); c) Modulo assicurativo e riassicurativo, per l'esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - Sezioni 1 e 2). 5. Per l'ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalita' necessari per l'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualita' di intermediario assicurativo. 6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.