Art. 85 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata, per una o piu' sessioni e/o per una o piu' sedi, con provvedimento dell'IVASS ed e' composta da: a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente; b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS; c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio dell'attivita', uno dei quali scelto dall'IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti dell'IVASS. 3. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero dei candidati, alla pluralita' di sessioni o di sedi, puo', prima dello svolgimento della prova di idoneita', suddividere la Commissione in due o piu' sottocommissioni. Il presidente della Commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l'espletamento della prova di idoneita'. 4. I componenti della Commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova. 5. La Commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. 6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della Commissione sono determinati dall'IVASS nel provvedimento di nomina.