Art. 85 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1.  La  Commissione  esaminatrice  della  prova  di  idoneita'   e'
nominata, per una o piu' sessioni  e/o  per  una  o  piu'  sedi,  con
provvedimento dell'IVASS ed e' composta da: 
  a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente; 
  b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS; 
  c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche,
economiche e finanziarie rilevanti  per  l'esercizio  dell'attivita',
uno dei quali scelto dall'IVASS tra una rosa  sufficientemente  ampia
di nomi indicati  congiuntamente  dalle  principali  associazioni  di
categoria. 
  2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o  piu'  dipendenti
dell'IVASS. 
  3. Il presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario  in
ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato  numero  dei
candidati, alla pluralita' di sessioni o di sedi, puo',  prima  dello
svolgimento della prova di idoneita', suddividere la  Commissione  in
due  o  piu'  sottocommissioni.  Il  presidente   della   Commissione
ripartisce  tra  le   sottocommissioni   i   compiti   previsti   per
l'espletamento della prova di idoneita'. 
  4. I componenti della Commissione esaminatrice non devono  trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art.  51
del codice di procedura civile,  ne'  devono  aver  tenuto  corsi  di
formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova. 
  5.  La  Commissione  e  le  sottocommissioni   si   riuniscono   su
convocazione del presidente, anche mediante  teleconferenza  o  altri
sistemi  di  telecomunicazione,  e  decidono  a  maggioranza  con  la
partecipazione di tutti i  componenti.  A  parita'  di  voti  prevale
quello del presidente. 
  6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della  Commissione
sono determinati dall'IVASS nel provvedimento di nomina.