Art. 86 
 
      Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento 
 
  1. Sono tenuti all'obbligo di formazione professionale di cui  alla
presente Parte IV: 
  a) gli addetti all'attivita'  di  distribuzione  al  di  fuori  dei
locali   dell'intermediario   per   il   quale   operano,   ai   fini
dell'iscrizione nella sezione E del Registro; 
  b) i produttori diretti delle imprese  di  assicurazione,  ai  fini
dell'iscrizione nella sezione C del Registro; 
  c) gli intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio,  ai  fini
dell'iscrizione nelle sezioni E o F del Registro; 
  d) gli  addetti  all'attivita'  di  distribuzione  all'interno  dei
locali in cui l'intermediario opera, nonche'  gli  addetti  dei  call
center dell'intermediario, prima di intraprendere l'attivita'; 
  e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attivita'
di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonche'  gli  addetti
dei call center delle imprese, prima di intraprendere l'attivita'. 
  2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento  professionale  di  cui
alla presente Parte IV: 
  a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro; 
  b) i soggetti di cui al comma 1.