Art. 86 Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento 1. Sono tenuti all'obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV: a) gli addetti all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro; b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell'iscrizione nella sezione C del Registro; c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni E o F del Registro; d) gli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonche' gli addetti dei call center dell'intermediario, prima di intraprendere l'attivita'; e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonche' gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l'attivita'. 2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV: a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro; b) i soggetti di cui al comma 1.