Art. 87 
 
      Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento 
 
  1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A,  B  o  D
del   Registro   impartiscono   direttamente   ovvero    organizzano,
avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art.
96  commi  1  e  2,  i  corsi  di  formazione  e   di   aggiornamento
professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3. 
  2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro
i corsi di aggiornamento  sono  tenuti  direttamente  dalle  imprese,
ovvero  organizzati  dalle  imprese  o  dagli   intermediari   stessi
avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art.
96, comma 2. 
  3. I corsi sono tenuti  o  organizzati  a  cura  dell'intermediario
iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese
preponenti: 
  a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella  sezione  E
del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio; 
  b) per gli addetti all'attivita' di distribuzione  all'interno  dei
locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E  del
Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center. 
  4. I  corsi  sono  tenuti  od  organizzati  a  cura  delle  imprese
preponenti: 
  a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C
del Registro; 
  b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti
nella sezione  F  del  Registro,  per  i  relativi  addetti  operanti
all'interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E; 
  c)   per   i   dipendenti   di   imprese   direttamente   coinvolti
nell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa  e  per
gli addetti dei call center. 
  5. Nel caso in cui  il  medesimo  soggetto  collabori  con  diversi
intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee  forme  di
coordinamento  per  ripartire  tra  loro  le  relative  attivita'  di
formazione e di aggiornamento professionale, purche' sia garantito il
rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e  la
formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi  giuridici
dei  contratti  rispecchi  le  peculiarita'  dei   diversi   prodotti
distribuiti. 
  6. Nel caso di  collaborazione  orizzontale  ciascun  intermediario
cura  esclusivamente  gli  obblighi  di  formazione  e  aggiornamento
professionale della propria rete di  collaboratori.  E'  preclusa  la
possibilita'  di  organizzare   la   formazione   e   l'aggiornamento
professionale per i dipendenti e/o  collaboratori  dell'intermediario
con il quale  e'  stato  intrapreso  il  rapporto  di  collaborazione
orizzontale. Ciascun intermediario puo' affidare  la  docenza  per  i
corsi della propria rete all'intermediario con cui ha  instaurato  il
rapporto di collaborazione, purche'  in  possesso  dei  requisiti  di
professionalita' previsti dall'art. 96, comma 3, oppure alle relative
imprese preponenti.