Art. 87 Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento 1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3. 2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 96, comma 2. 3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti: a) per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio; b) per gli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center. 4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti: a) per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro; b) per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all'interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E; c) per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center. 5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attivita' di formazione e di aggiornamento professionale, purche' sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarita' dei diversi prodotti distribuiti. 6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E' preclusa la possibilita' di organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell'intermediario con il quale e' stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario puo' affidare la docenza per i corsi della propria rete all'intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purche' in possesso dei requisiti di professionalita' previsti dall'art. 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.