Art. 88 
 
                      Formazione professionale 
 
  1. La formazione professionale e': 
  a) pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da  svolgere  e  in
particolare ai contratti oggetto di distribuzione; 
  b) mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche
aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace
e corretta comunicazione con la clientela. 
  2. La formazione professionale consiste nella  partecipazione,  nei
12 mesi antecedenti alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
iscrizione o  dell'inizio  dell'attivita',  a  corsi  di  durata  non
inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti  di
cui all'art. 91 della presente Parte IV. 
  3. I corsi in aula non possono avere una durata  superiore  alle  8
ore giornaliere e prevedono un  numero  di  partecipanti  adeguato  a
garantire  l'effettivita'  dell'apprendimento,  tenuto  conto   della
natura  e  delle  caratteristiche  del  soggetto  formatore  e  delle
tematiche oggetto di formazione. 
  4. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti
del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione  nelle
sezioni C, E o F del Registro  o  della  ripresa  dell'attivita',  se
l'inattivita' non si protrae per oltre cinque anni.