Art. 89 Aggiornamento professionale 1. L'aggiornamento professionale e' finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacita' professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell'attivita' svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attivita'. 2. L'aggiornamento professionale e' svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell'attivita' di distribuzione. In ogni caso, l'aggiornamento professionale e' effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire. 3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento. 4. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 91. 5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all'attivita' di distribuzione operanti all'interno dei locali, l'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell'attivita' svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell'aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all'attivita' svolta in misura prevalente nel corso dell'anno. 6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per: a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite societa' iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell'inizio del periodo di inoperativita' nelle forme stabilite dall'art. 43; b) i soggetti di cui all'art. 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento: i) gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla maternita' in presenza di figli minori;. ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento; c) gli addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attivita' di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico. 7. Prima della ripresa dell'attivita', ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all'attivita' di distribuzione operanti all'interno dei locali. Se l'attivita' riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attivita'.