Art. 89 
 
                     Aggiornamento professionale 
 
  1. L'aggiornamento professionale e' finalizzato all'approfondimento
e  all'accrescimento  delle  conoscenze,   competenze   e   capacita'
professionali, avuto riguardo  anche  alla  tipologia  dell'attivita'
svolta e dei prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di
riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attivita'. 
  2. L'aggiornamento professionale e' svolto annualmente,  a  partire
dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di  iscrizione  nel
Registro o a quello di inizio  dell'attivita'  di  distribuzione.  In
ogni caso, l'aggiornamento professionale e' effettuato  in  occasione
dell'evoluzione della normativa di riferimento e, con  riguardo  alla
rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in  commercio
di nuovi prodotti da distribuire. 
  3. I corsi in aula non possono avere una durata  superiore  alle  8
ore giornaliere e prevedono un  numero  di  partecipanti  adeguato  a
garantire  l'effettivita'  dell'apprendimento,  tenuto  conto   della
natura  e  delle  caratteristiche  del  soggetto  formatore  e  delle
tematiche oggetto di aggiornamento. 
  4. L'aggiornamento professionale consiste  nella  partecipazione  a
corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o  con
le modalita' equivalenti di cui all'art. 91. 
  5. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  precedente,  per  gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella  sezione
E  del  Registro  e  per  i   relativi   addetti   all'attivita'   di
distribuzione  operanti  all'interno  dei   locali,   l'aggiornamento
professionale consiste nella partecipazione a  corsi  di  durata  non
inferiore a 15 ore annuali. Nel  caso  di  variazione  dell'attivita'
svolta,  da  accessoria  a  principale  o  viceversa,   i   contenuti
dell'aggiornamento e la durata dei corsi  sono  determinati  in  base
all'attivita' svolta in misura prevalente nel corso dell'anno. 
  6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per: 
  a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F  del  Registro,
temporaneamente non operanti  a  titolo  individuale  ovvero  tramite
societa' iscritte nelle medesime sezioni, che  abbiano  provveduto  a
dare comunicazione dell'inizio del periodo  di  inoperativita'  nelle
forme stabilite dall'art. 43; 
  b) i soggetti di cui all'art. 86, comma 2, per i quali ricorra  una
delle seguenti cause di impedimento: 
  i)  gravidanza  dall'inizio  del  terzo  mese  precedente  la  data
prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto
stesso, salvi esoneri ulteriori per  comprovate  ragioni  di  salute,
nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla
maternita' in presenza di figli minori;. 
  ii)  grave  malattia  o  infortunio,  limitatamente   alla   durata
dell'impedimento; 
  c) gli  addetti  all'attivita'  di  distribuzione  all'interno  dei
locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o  F  del
Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti  delle  imprese,
che non svolgono temporaneamente attivita' di distribuzione in quanto
assenti continuativamente per oltre  6  mesi  per  cause  diverse  da
quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico. 
  7. Prima della ripresa dell'attivita',  ai  fini  dell'assolvimento
degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di  cui  al
comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a  30
ore, ovvero a  15  ore  per  gli  intermediari  a  titolo  accessorio
iscritti nella sezione E e per i relativi  addetti  all'attivita'  di
distribuzione  operanti  all'interno  dei  locali.   Se   l'attivita'
riprende  nello  stesso  anno,  ovvero  nell'anno   successivo   alla
sospensione, restano valide le  ore  eventualmente  effettuate  prima
della sospensione. I nuovi obblighi  di  aggiornamento  professionale
decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di
ripresa dell'attivita'.