Art. 90 
 
Modalita' di  accertamento  delle  competenze  acquisite  -  Test  di
                              verifica 
 
  1. I corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale  si
concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze
acquisite, all'esito positivo  del  quale  e'  sempre  rilasciato  al
partecipante  un  attestato,  sottoscritto  dal  responsabile   della
struttura  che  ha  effettuato  la   formazione   o   l'aggiornamento
professionale, da cui risultino i soggetti di  cui  all'art.  87  che
hanno impartito o organizzato il corso, nonche' l'ente  formatore  di
cui gli stessi si sono  eventualmente  avvalsi  e  i  nominativi  dei
docenti, incluso per  entrambi  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 96, il  numero  di  ore  di  partecipazione  al  corso,  gli
argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. L'attestato  puo'
essere rilasciato anche in formato digitale ai  sensi  dell'art.  67,
comma 4. 
  2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che
dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore  previste
per il corso. 
  3. Il test di verifica e' svolto a cura del medesimo  soggetto  che
ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale,
previo accertamento dell'esatta identita' dei partecipanti. 
  4. Il test di verifica e' articolato in un  questionario  a  scelta
multipla e risposta singola. Il questionario: 
  a)  e'  composto  da  domande  che,  per  numero  e   complessita',
rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalita' ai
contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; 
  b) e' predisposto a  cura  del  soggetto  che  effettua  il  corso,
evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti  del  medesimo  insieme  di
domande; 
  c)  puo'  essere  elaborato  attraverso  supporti  tecnologici  con
estrazione casuale delle relative domande e risposte da  un  database
sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni  singolo
partecipante. 
  5. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui
all'art. 88 e' effettuato esclusivamente in aula. Nell'esecuzione del
test non e' consentito  l'ausilio  di  alcun  supporto  cartaceo  e/o
elettronico, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari. 
  6. Il test si intende superato dai candidati che  abbiano  risposto
correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 
  7. I soggetti di cui all'art. 87 che  effettuano  la  formazione  o
l'aggiornamento  redigono,  anche  in  formato  digitale   ai   sensi
dell'art. 67, comma 4, la documentazione necessaria a  dimostrare  il
corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare: 
  a) il programma del corso; 
  b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 96; 
  c) il verbale delle procedure di esame con evidenza  dei  risultati
del test; 
  d) il questionario somministrato. 
  8. Qualora per la formazione o l'aggiornamento ci si avvalga  degli
enti formatori di cui all'art. 96, commi 1 e 2,  i  soggetti  di  cui
all'art. 87 acquisiscono da detti enti la documentazione  di  cui  al
comma 7.