Art. 90 Modalita' di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica 1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e' sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all'art. 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonche' l'ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all'art. 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. L'attestato puo' essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell'art. 67, comma 4. 2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. 3. Il test di verifica e' svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell'esatta identita' dei partecipanti. 4. Il test di verifica e' articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario: a) e' composto da domande che, per numero e complessita', rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalita' ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; b) e' predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande; c) puo' essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante. 5. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 88 e' effettuato esclusivamente in aula. Nell'esecuzione del test non e' consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari. 6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 7. I soggetti di cui all'art. 87 che effettuano la formazione o l'aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell'art. 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare: a) il programma del corso; b) i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all'art. 96; c) il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test; d) il questionario somministrato. 8. Qualora per la formazione o l'aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all'art. 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.