Art. 66 
 
 
                         Procedure familiari 
 
    1. I membri della stessa famiglia  possono  presentare  un  unico
progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono
conviventi o  quando  il  sovraindebitamento  ha  un'origine  comune.
Quando uno dei debitori non e' un consumatore, al  progetto  unitario
si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo. 
    2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si  considerano  membri
della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado  e  gli  affini
entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i  conviventi
di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76. 
    3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 
    4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione
della crisi da sovraindebitamento  riguardanti  membri  della  stessa
famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne
il coordinamento. La  competenza  appartiene  al  giudice  adito  per
primo. 
    5.  La  liquidazione  del  compenso   dovuto   all'organismo   di
composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia  in
misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno. 
 
          Note all'art. 66: 
 
              -   La   legge   20   maggio   2016,   n.   76    reca:
          "Regolamentazione delle unioni  civili  tra  persone  dello
          stesso sesso e disciplina delle convivenze.".