Art. 237 
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   stato   di
  abilitazione all'esercizio  delle  professioni  ed  in  materia  di
  specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici 
  1. In relazione agli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di  svolgimento  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio  decreto,
su  proposta  dei  consigli  o  degli  organi   nazionali,   comunque
denominati, degli ordini, collegi  e  federazioni  delle  professioni
interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle
indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui  venga
disposta l'eliminazione di una prova, il  decreto  di  cui  al  primo
periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale,
salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo
svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione,  nonche'  il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. 
  2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio  nazionale  di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,
l'accreditamento  definitivo  o  provvisorio  concesso   per   l'anno
accademico  2018/  2019,  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, 13  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione  di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria
ad   accesso   riservato   ai   medici   che   non   hanno   superato
l'accreditamento  ministeriale  per  l'anno   accademico   2018/2019,
possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno  accademico
2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi  comunicati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte  ad  una
Commissione di esperti, costituita dai  componenti  dell'Osservatorio
nazionale alla  data  del  29  settembre  2018,  con  il  compito  di
verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro
reti formative e delle singole strutture  che  le  compongono,  e  di
formulare le conseguenti proposte di  accreditamento.  Ai  componenti
della commissione non spettano  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle
spese documentate. 
  3. Al concorso di cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017,  n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre  2017,  n.  208,
possono partecipare  i  candidati  che  si  laureano  in  Medicina  e
Chirurgia in tempo utile per la  partecipazione  alla  prova  d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo,  a  pena  di
esclusione,  di   conseguire   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attivita'  didattiche  delle   scuole.   Conseguentemente   e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
agosto 2017, n. 130.