Art. 238 
 
    Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facolta'  assunzionali  e,  comunque,  in  aggiunta  alle  assunzioni
previste  dall'articolo  6,  comma  5-sexies  del  decreto-legge   30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e'  incrementato  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
presente comma, nella misura  di  45  milioni  di  euro  annui,  sono
ripartite tra gli enti pubblici  di  ricerca  secondo  i  criteri  di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.
I restanti  5  milioni  di  euro  sono  destinati,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi  nel
precedente periodo,  fatta  eccezione  per  l'Istituto  superiore  di
sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  destinatari  di  specifiche
disposizioni  del  presente  decreto.  I  criteri  di  riparto   sono
stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti. 
  3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione,  nel  medesimo
esercizio finanziario, per  le  altre  finalita'  del  fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' e del fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni di ricerca. 
  4. Al fine di promuovere il sistema  nazionale  della  ricerca,  di
rafforzare le  interazioni  tra  universita'  e  enti  di  ricerca  e
favorire la  partecipazione  italiana  alle  iniziative  relative  ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita'  e
della Ricerca, con proprio decreto,  da  adottarsi  entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  definisce  un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti  di  Rilevante  Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e  natura,  richiedano  la
collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita'  di
cui al presente comma, il Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. 
  5. Al fine  di  promuovere  l'attivita'  di  ricerca  svolta  dalle
universita' e valorizzare il  contributo  del  sistema  universitario
alla  competitivita'  del  paese,  il  Fondo  per  il   finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno
2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno  2022,  di  200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  Rettori   delle   Universita'
Italiane, da adottarsi entro il  31  luglio  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri  di  riparto  tra  le
universita' delle risorse di cui al presente comma. 
  6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma
610, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  non  si  applicano  alle
universita', alle istituzioni di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e  alla  fondazione  di
cui all'articolo 4 del decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui  all'articolo  62
del  decreto  legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali di  cui  all'articolo  18  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593. 
  8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge  31  dicembre
2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle  maggiori  risorse
assegnate,  in  ciascun  anno  di  riferimento,  al  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ». 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e  5,  pari  a  euro  600
milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a  euro
450  milioni  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265.