Art. 238 bis 
 
Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a
  sostegno dell'industria nazionale 
  1.  Al  fine  di  sviluppare  percorsi  formativi  che  favoriscono
l'integrazione interdisciplinare fra  mondo  accademico  nazionale  e
ricerca nel settore della difesa  nonche'  di  integrare  il  sistema
della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca  a
sostegno del rilancio e di un  piu'  armonico  sviluppo  dei  settori
produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti  studi
per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in
Scuola  superiore  ad  ordinamento  speciale  della  Difesa  di  alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze  della  difesa  e
della sicurezza. 
  2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi  del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013,  n.  45,  anche  in
deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo
periodo, del predetto regolamento relativamente al numero  minimo  di
docenti per la formazione del collegio del  dottorato,  puo'  emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e  della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la  durata  di
tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime,  di
un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'. 
  3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1  e'  attivata
sulla  base  di  un  piano  strategico  predisposto  da  un  comitato
ordinatore, composto da  due  membri  designati  dal  Ministro  della
difesa e da  tre  esperti  di  elevata  professionalita'  scelti  dal
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Lo  stesso   comitato
ordinatore  cura  l'attuazione  del  piano,  ne  coordina  tutte   le
conseguenti attivita' e formula le proposte  e  i  pareri  prescritti
dalla normativa vigente in materia di didattica,  ricerca  e  servizi
agli studenti. 
  4. Ai componenti del comitato ordinatore di  cui  al  comma  3  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati. 
  5. Al termine del periodo sperimentale di cui  al  comma  1,  fermo
restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati
da  parte  dell'Agenzia  nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della  ricerca,  la  riconfigurazione  puo'  assumere
carattere di stabilita', mediante  il  riconoscimento  dell'autonomia
statutaria e  regolamentare  da  attuare  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione,  anche  per
quanto  concerne  l'approvazione  dello  statuto  e  dei  regolamenti
interni. 
  6. Per le  esigenze  di  cui  al  presente  articolo  la  dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa di cui  alla
tabella 1 allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro  unita'
di personale,  di  cui  due  professori  ordinari  e  due  professori
associati, da  assumere  entro  i  limiti  delle  ordinarie  facolta'
assunzionali e nell'ambito del Piano  triennale  dei  fabbisogni  del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  7. Le spese per il funzionamento e per le  attivita'  istituzionali
della Scuola di cui al comma 1,  comprese  quelle  per  il  personale
docente, ricercatore e  non  docente,  per  l'ordinaria  manutenzione
delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano  sul  Fondo
di finanziamento ordinario delle universita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  restano
a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa. 
  8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022,  di
euro 801.059 per l'anno 2023 e di  euro  908.007  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione  del  Fondo  per  l'efficienza  dello  strumento   militare
previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.