Art. 236 
 
Misure a  sostegno  delle  universita',  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1.  Il  «  Fondo  per  le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca »  di  cui  all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e'  incrementato,
per l'anno 2020, di 62  milioni  di  euro.  L'incremento  di  cui  al
precedente periodo e' prioritariamente assegnato  alle  iniziative  a
sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza
in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati  ed  a
risorse  bibliografiche,  nonche'  per  l'acquisto   di   dispositivi
digitali, ovvero per l'accesso a  piattaforme  digitali,  finalizzati
alla ricerca o alla didattica a distanza. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  4,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, si applicano  anche  all'acquisto  di  beni  e
servizi  informatici  e  di  connettivita',  inerenti   all'attivita'
didattica delle universita'  statali  e  delle  istituzioni  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica. 
  3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti  l'esonero,
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale,  il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di  euro.  Con  decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la  Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita'  di  definizione  degli  esoneri,  totali  o
parziali, da parte delle universita' e i  criteri  di  riparto  delle
risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il fondo  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le
attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione  artistica,
musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020,  di  8
milioni di euro. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono individuate le  modalita'  di  definizione
degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica e  i  criteri  di  riparto
delle risorse. 
  3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali
per   il   conseguimento   del   diploma   di   specializzazione   in
musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della
legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  e  autorizzati  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti,  anche  ai  fini
concorsuali, ai diplomi  accademici  di  secondo  livello  rilasciati
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
  4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli
studenti  capaci  e  meritevoli,  ancorche'  privi  di   mezzi,   che
presentino i requisiti di eleggibilita' di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  il  fondo   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto  legislativo
e' incrementato, per  l'anno  2020,  di  40  milioni  di  euro.  Tale
incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente  gli  ordinari
interventi delle regioni  in  favore  degli  studenti  che  risultano
idonei ai benefici per il diritto allo  studio,  nonche',  fino  alla
concorrenza  dei  fondi  disponibili,  a  sostenere   gli   eventuali
ulteriori interventi promossi dalle regioni,  una  volta  soddisfatti
gli idonei, in  favore  degli  studenti  che,  in  conseguenza  della
emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  risultino   esclusi   dalle
graduatorie regionali per  carenza  dei  requisiti  di  eleggibilita'
collegati al merito. 
  5. I dottorandi titolari di borse di studio ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,  n.
210, che terminano il  percorso  di  dottorato  nell'anno  accademico
2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non  superiore  a
due mesi, del termine finale del corso,  con  conseguente  erogazione
della borsa di studio  per  il  periodo  corrispondente.  Il  termine
previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  8
febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al  30  novembre.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537 e' incrementato  di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,
puo' essere  prorogata  dai  soggetti  conferenti  l'assegno  per  il
periodo  di   tempo   corrispondente   alla   eventuale   sospensione
dell'attivita' di  ricerca  intercorsa  a  seguito  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  Covid-19,  nei  limiti  delle  risorse
relative ai rispettivi progetti di ricerca o,  comunque,  nell'ambito
delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,  qualora  cio'  risulti
necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca. 
  7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: « A decorrere  dall'anno  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ». 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e  5,  pari  a  euro  290
milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 100 Misure a  sostegno  delle  universita'  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca 
              1. Al fine di far fronte  alle  straordinarie  esigenze
          connesse allo stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
          dei Ministri in data 31  gennaio  2020,  e'  istituito  per
          l'anno 2020 un fondo  denominato  "Fondo  per  le  esigenze
          emergenziali   del    sistema    dell'Universita',    delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a
          50 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'universita' e della  ricerca
          sono individuati i criteri di riparto  e  di  utilizzazione
          delle  risorse  di  cui  al  precedente  periodo   tra   le
          universita',  anche  non  statali  legalmente  riconosciute
          ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991,  n.
          243, le istituzioni di alta formazione artistica,  musicale
          e coreutica di cui all'articolo 1 della legge  21  dicembre
          1999, n. 508, gli enti di ricerca  vigilati  dal  Ministero
          dell'universita' e della ricerca ed i collegi  universitari
          di merito accreditati. Agli  oneri  previsti  dal  presente
          comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              Omissis.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in  legge,
          con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,  legge  20
          dicembre 2019, n. 159: 
              «Articolo 4  Semplificazione  in  materia  di  acquisti
          funzionali alle attivita' di ricerca 
              1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti
          pubblici di ricerca e alle istituzioni di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di  beni  e
          servizi funzionalmente destinati all'attivita' di  ricerca,
          trasferimento tecnologico e terza missione: 
              a) le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  449,
          450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia
          di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico
          delle pubbliche amministrazioni e di  utilizzo  della  rete
          telematica; 
              b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  512
          a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia  di
          ricorso agli strumenti di  acquisto  e  negoziazione  della
          Consip  S.p.a.  per  gli  acquisti  di   beni   e   servizi
          informatici e di connettivita'.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica): 
              «Art. 5 Universita' 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all' articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,  e
          della spesa per le attivita' previste dalla  L.  28  giugno
          1977, n. 394; 
              b) fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394 e del comma  8  dell'articolo7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 (Riforma  delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati): 
              «Art. 2 Alta formazione e specializzazione artistica  e
          musicale 
              1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
          arte drammatica e gli  ISIA,  nonche',  con  l'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma  2,  i  Conservatori  di
          musica, l'Accademia  nazionale  di  danza  e  gli  Istituti
          musicali  pareggiati   costituiscono,   nell'ambito   delle
          istituzioni  di  alta  cultura   cui   l'articolo   33della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
              2. I Conservatori di musica, l'Accademia  nazionale  di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo    1,    poteri    di
          programmazione, indirizzo e  coordinamento  sulla  base  di
          quanto previsto dal titolo I dellalegge 9 maggio  1989,  n.
          168e nel rispetto dei principi di autonomia  sanciti  dalla
          presente legge. 
              4. Le istituzioni  di  cui  all'articolo  1  sono  sedi
          primarie di  alta  formazione,  di  specializzazione  e  di
          ricerca  nel  settore  artistico  e  musicale  e   svolgono
          correlate  attivita'  di   produzione.   Sono   dotate   di
          personalita' giuridica e godono  di  autonomia  statutaria,
          didattica,  scientifica,  amministrativa,   finanziaria   e
          contabile ai sensi del presente articolo, anche  in  deroga
          alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato  e  degli
          enti  pubblici,  ma  comunque  nel  rispetto  dei  relativi
          principi. 
              5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9della legge 19 novembre 1990,  n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
              6.  Il  rapporto  di   lavoro   del   personale   delle
          istituzioni   di   cui   all'articolo   1    e'    regolato
          contrattualmente ai sensi deldecreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
          nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte
          aree di contrattazione, rispettivamente  per  il  personale
          docente e non docente.  Limitatamente  alla  copertura  dei
          posti in organico che si rendono disponibili si fa  ricorso
          alle  graduatorie  nazionali  previste  dall'articolo  270,
          comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni  legislative
          vigenti in materia di istruzione, relative alle  scuole  di
          ogni ordine e grado, approvato  condecreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297come modificato dall'articolo 3,comma 1,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali,  integrate  in
          prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma  2,
          sono trasformate in  graduatorie  ad  esaurimento.  Per  le
          esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui  non
          si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni  organiche,
          si  provvede  esclusivamente  mediante  l'attribuzione   di
          incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al
          quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente
          conferiti a personale incluso  nelle  predette  graduatorie
          nazionali. Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie,  gli
          incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti  di
          durata  non  superiore  al  quinquennio,   rinnovabili.   I
          predetti  incarichi  di  insegnamento  non  sono   comunque
          conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
          docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
          all'articolo  1  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge   con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato, e' inquadrato presso  di  esse  in  appositi
          ruoli  ad  esaurimento,  mantenendo  le   funzioni   e   il
          trattamento  complessivo   in   godimento.   Salvo   quanto
          stabilito nel secondo e  nel  terzo  periodo  del  presente
          comma,  nei  predetti  ruoli  ad  esaurimento  e'  altresi'
          inquadrato  il   personale   inserito   nelle   graduatorie
          nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'articolo 17,comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
          e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
              b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
              c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
              d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
              e) le procedure di reclutamento del personale; 
              f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti  di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
              g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
          dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
          3, per gli ordinamenti didattici e  per  la  programmazione
          degli accessi; 
              i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni  di
          cui all'articolo 1. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  valorizzazione  delle  specificita'   culturali   e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
              b) rapporto tra studenti e docenti,  nonche'  dotazione
          di strutture e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche
          attivita' formative; 
              c) programmazione  dell'offerta  formativa  sulla  base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e  a
          quella universitaria, prevedendo modalita' e  strumenti  di
          raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
              d) previsione, per le istituzioni di  cui  all'articolo
          1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
          vigore di specifiche norme di riordino del  settore,  corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti  alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore; 
              e)  possibilita'  di  prevedere,  contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
          statizzazione  si  terra'   conto,   in   particolare   nei
          capoluoghi    sprovvisti    di     istituzioni     statali,
          dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
          pareggiati o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano  fatto
          domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il  legale
          riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
          requisiti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
              f) definizione  di  un  sistema  di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'articolo 69della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
              g)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
              h)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'articolo 1; 
              i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
          territoriale,    nonche'    della    complementarieta'    e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 1  nonche'  strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
              l)  verifica  periodica,  anche  mediante   l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              9. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui al  comma  7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 18,  comma  1,
          del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.  68  (Revisione
          della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
          studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, Lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della Legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
              «Art. 8 Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP 
              1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,  sono
          definiti i requisiti di eleggibilita'  per  l'accesso  alle
          borse di studio  con  riferimento  a  criteri  relativi  al
          merito e alla condizione economica degli studenti. 
              2. I requisiti di merito  per  l'accesso  ai  LEP  sono
          definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
          di studi prevista, per gli studenti universitari, ai  sensi
          del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  anche  con
          riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di cui all'articolo 2 della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, i requisiti di  merito  vanno  accertati  con
          riferimento alla durata normale dei corsi di studio,  anche
          con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti  alle
          scuole di cui al  decreto  Presidente  della  Repubblica  8
          luglio 2005, n. 212. 
              3. Le condizioni economiche dello studente  iscritto  o
          che intende iscriversi a corsi di istruzione  superiore  su
          tutto il territorio nazionale sono individuate  sulla  base
          dell'Indicatore della situazione economica equivalente,  di
          cui al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  e
          successive  modificazioni,   anche   tenuto   conto   della
          situazione  economica  del  territorio  in  cui   ha   sede
          l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
          musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
          dello stesso decreto, sono previste  modalita'  integrative
          di selezione quali l'Indicatore della situazione  economica
          all'estero e  l'Indicatore  della  situazione  patrimoniale
          equivalente. 
              4. Per gli altri servizi di cui all'articolo  6,  comma
          1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione
          regionale,  l'entita'  e  le  modalita'  delle  erogazioni,
          nonche' i requisiti di eleggibilita'  sono  definiti  dalle
          regioni, dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          dalle universita'  e  dagli  istituti  di  alta  formazione
          artistica, musicale  e  coreutica  per  gli  interventi  di
          rispettiva competenza, coerentemente  con  quanto  previsto
          per le condizioni economiche dal comma 3. 
              5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7,
          comma 7, restano  in  vigore  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  recante
          disposizioni per l'uniformita' di trattamento  sul  diritto
          allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  26  luglio  2001,
          relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 
              6.  Gli  interventi  delle  regioni,   delle   province
          autonome e delle universita' sono  realizzati  in  modo  da
          garantire che lo studente con disabilita'  possa  mantenere
          il pieno controllo su  ogni  aspetto  della  propria  vita,
          senza dover subire condizionamenti  da  parte  dei  singoli
          assistenti  o  degli  enti  eroganti.  Gli  interventi   di
          tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
          pari",  ossia  persone  con  disabilita'  che  hanno   gia'
          affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
          vi si rivolgono per chiedere supporto.» 
              «Art. 18 Sistema di finanziamento 
              1. Nelle more della completa definizione dei LEP  e  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita': 
              a) dal fondo integrativo statale per la concessione  di
          borse  di  studio,  appositamente  istituito  a   decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
              b)  dal  gettito  derivante  dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
              c)  dalle  risorse  proprie  delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
              Omissis.» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8  febbraio  2013,  n.  45
          recante «Regolamento recante  modalita'  di  accreditamento
          delle sedi e dei  corsi  di  dottorato  e  criteri  per  la
          istituzione dei corsi di  dottorato  da  parte  degli  enti
          accreditati»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          maggio 2013, n. 104. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  3
          luglio  1998,  n.  210  (Norme  per  il  reclutamento   dei
          ricercatori e dei professori universitari di ruolo): 
              «Art. 4 Dottorato di ricerca 
              1. I  corsi  per  il  conseguimento  del  dottorato  di
          ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare,
          presso  universita',  enti  pubblici  o  soggetti  privati,
          attivita' di ricerca di alta qualificazione. 
              2. I corsi di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,
          previo    accreditamento    da    parte    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          conforme parere dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del
          sistema  universitario  e  della  ricerca  (ANVUR),   dalle
          universita', dagli istituti di istruzione universitaria  ad
          ordinamento speciale e da qualificate istituzioni  italiane
          di formazione e ricerca avanzate. I  corsi  possono  essere
          altresi'  istituiti  da  consorzi  tra  universita'  o  tra
          universita' ed enti di ricerca pubblici e privati  di  alta
          qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio  del
          relativo  titolo  accademico  da  parte  delle  istituzioni
          universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi  e
          dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
          dell'istituzione  e  dell'attivazione  dei  corsi,   e   le
          condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
          le   modalita'   di   individuazione   delle    qualificate
          istituzioni italiane di formazione  e  ricerca  di  cui  al
          primo periodo, sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   su
          proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
          i criteri e i parametri sulla base  dei  quali  i  soggetti
          accreditati   disciplinano,   con   proprio    regolamento,
          l'istituzione dei  corsi  di  dottorato,  le  modalita'  di
          accesso  e  di  conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi
          formativi e il relativo programma di studi, la  durata,  il
          contributo per l'accesso e  la  frequenza,  il  numero,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4. 
              3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
          borse di studio conferite dalle universita'  per  attivita'
          di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre  1989,
          n.  398.  Con  decreti  del   Ministro   sono   determinati
          annualmente i criteri per la ripartizione  tra  gli  atenei
          delle risorse disponibili per il conferimento di  borse  di
          studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
          all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
          di dottorato di ricerca e per  attivita'  di  ricerca  post
          laurea e post dottorato. 
              4. Le universita' possono attivare corsi  di  dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
              5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
              a) il numero di laureati da ammettere a  ciascun  corso
          di dottorato; 
              b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
          l'accesso e  la  frequenza  ai  corsi,  previa  valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico; 
              c) il numero e l'ammontare delle  borse  di  studio  da
          assegnare  e  dei  contratti  di   apprendistato   di   cui
          all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  da  stipulare,  previa
          valutazione comparativa del merito. In caso di  parita'  di
          merito prevarra' la valutazione della situazione  economica
          determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei  Ministri  30  aprile  1997,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del  9
          giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 
              6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
          di  cui  al  comma  5  possono  essere   coperti   mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
              6-bis. E' consentita la frequenza congiunta  del  corso
          di specializzazione medica e  del  corso  di  dottorato  di
          ricerca. In caso di  frequenza  congiunta,  la  durata  del
          corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni. 
              7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
          ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici  per  attivita'
          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro, di concerto con gli  altri  Ministri
          interessati. 
              8.  Le  universita'  possono,  in  base   ad   apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 
              8-bis. Il titolo di dottore di  ricerca  e'  abbreviato
          con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  8  del
          citato    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45: 
              «Art. 8 Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di
          conseguimento del titolo 
              1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di  una
          selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e
          non oltre il 30 settembre di ciascun anno,  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 2. La domanda  di  partecipazione
          ai posti con borsa di studio puo' essere presentata,  senza
          limitazioni di cittadinanza, da coloro che,  alla  data  di
          scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o
          titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano  il
          titolo  richiesto  per  l'ammissione,  pena  la   decadenza
          dall'ammissione in caso di esito positivo della  selezione,
          entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso  anno.
          L'idoneita'  del  titolo  estero  viene   accertata   dalla
          commissione del  dottorato  nel  rispetto  della  normativa
          vigente in materia in Italia e  nel  Paese  dove  e'  stato
          rilasciato il  titolo  stesso  e  dei  trattati  o  accordi
          internazionali in materia di riconoscimento di  titoli  per
          il proseguimento degli studi. Fatto salvo  quanto  previsto
          al  comma  5  e  all'articolo  11,  l'avvio  dei  corsi  di
          dottorato  coincide  con   quello   di   inizio   dell'anno
          accademico. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22 della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art. 22 Assegni di ricerca 
              1. Le universita', le istituzioni e gli  enti  pubblici
          di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia  nazionale  per  le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo   sviluppo   economico
          sostenibile (ENEA) e  l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI),
          nonche' le istituzioni il cui  diploma  di  perfezionamento
          scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
          dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n.  382,  nell'ambito  delle  relative  disponibilita'   di
          bilancio, possono conferire assegni per lo  svolgimento  di
          attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per  via
          telematica sui siti dell'ateneo, ente  o  istituzione,  del
          Ministero e dell'Unione  europea,  contengono  informazioni
          dettagliate sulle specifiche  funzioni,  sui  diritti  e  i
          doveri relativi alla posizione e sul trattamento  economico
          e previdenziale spettante. 
              2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
          possesso di  curriculum  scientifico  professionale  idoneo
          allo svolgimento di attivita' di  ricerca,  con  esclusione
          del personale di ruolo dei soggetti di cui al  comma  1.  I
          medesimi soggetti possono stabilire  che  il  dottorato  di
          ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero  ovvero,
          per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
          area  medica   corredato   di   una   adeguata   produzione
          scientifica,  costituiscono  requisito   obbligatorio   per
          l'ammissione al bando; in assenza di tale  disposizione,  i
          suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai  fini
          dell'attribuzione degli assegni. 
              3. Gli assegni possono avere una  durata  compresa  tra
          uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
          di studio a qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di
          quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere  utili
          ad integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
          ricerca dei titolari. La durata  complessiva  dei  rapporti
          instaurati ai sensi del  presente  articolo,  compresi  gli
          eventuali rinnovi, non puo'  comunque  essere  superiore  a
          quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
          stato fruito in coincidenza con il  dottorato  di  ricerca,
          nel limite massimo della durata legale del relativo  corso.
          La titolarita'  dell'assegno  non  e'  compatibile  con  la
          partecipazione a corsi di laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale,   dottorato   di   ricerca    con    borsa    o
          specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
          il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
          dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
              4. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  disciplinano  le
          modalita'  di  conferimento  degli  assegni  con   apposito
          regolamento, prevedendo la possibilita' di  attribuire  gli
          stessi mediante le seguenti procedure: 
              a) pubblicazione di un unico bando relativo  alle  aree
          scientifiche  di  interesse  del   soggetto   che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca,  seguito  dalla
          presentazione direttamente dai candidati  dei  progetti  di
          ricerca, corredati  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  e
          valutati  da  parte  di  un'unica  commissione,  che   puo'
          avvalersi, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica, di esperti  revisori  di  elevata  qualificazione
          italiani o stranieri esterni al  soggetto  medesimo  e  che
          formula,  sulla   base   dei   punteggi   attribuiti,   una
          graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 
              b)  pubblicazione  di  bandi   relativi   a   specifici
          programmi  di  ricerca  dotati  di  propri   finanziamenti,
          secondo  procedure  stabilite  dal  soggetto  che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca. 
              5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,   con   proprio
          regolamento, possono riservare  una  quota  di  assegni  di
          ricerca  a  studiosi  italiani  o   stranieri   che   hanno
          conseguito il dottorato di ricerca, o  titolo  equivalente,
          all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
          il dottorato di ricerca in Italia. 
              6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di  cui  al
          presente articolo si  applicano,  in  materia  fiscale,  le
          disposizioni di cui all'articolo 4 della  legge  13  agosto
          1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle  di
          cui all'articolo 2, commi 26  e  seguenti,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia
          di astensione obbligatoria per maternita', le  disposizioni
          di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  12  luglio  2007,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n.  247  del  23  ottobre  2007,  e,  in
          materia di congedo per malattia, l'articolo 1,  comma  788,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. Nel periodo di astensione  obbligatoria  per
          maternita', l'indennita'  corrisposta  dall'INPS  ai  sensi
          dell'articolo 5  del  citato  decreto  12  luglio  2007  e'
          integrata dall'universita' fino a  concorrenza  dell'intero
          importo dell'assegno di ricerca. 
              7. L'importo degli assegni di cui al presente  articolo
          e' determinato  dal  soggetto  che  intende  conferire  gli
          assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
          con decreto del Ministro. 
              8. Gli assegni non danno  luogo  a  diritti  in  ordine
          all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 
              9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con  i
          titolari degli assegni di cui al presente  articolo  e  dei
          contratti di cui  all'articolo  24,  intercorsi  anche  con
          atenei diversi, statali, non statali o telematici,  nonche'
          con gli enti di cui al comma 1 del presente  articolo,  con
          il medesimo soggetto, non puo'  in  ogni  caso  superare  i
          dodici anni, anche non continuativi. Ai fini  della  durata
          dei predetti rapporti non rilevano i periodi  trascorsi  in
          aspettativa per maternita' o per motivi di  salute  secondo
          la normativa vigente.» 
              - Si riporta il testo del  comma  977  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «977. A decorrere dall'anno 2023, per gli enti  di  cui
          al  comma  971  che  non  hanno  rispettato  il  fabbisogno
          finanziario  programmato  nell'esercizio   precedente,   il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          prevede,  tra  i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse
          ordinarie,  penalizzazioni  economiche   commisurate   allo
          scostamento  registrato,  nel  rispetto  del  principio  di
          proporzionalita'.»