Art. 236 Misure a sostegno delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 1. Il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo e' prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonche' per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita' didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. 3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. 3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita' collegati al merito. 5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020. 6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, puo' essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, qualora cio' risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca. 7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ». 8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 100 Misure a sostegno delle universita' delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20 dicembre 2019, n. 159: «Articolo 4 Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca 1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «Art. 5 Universita' 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all' articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394; b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell'articolo7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati): «Art. 2 Alta formazione e specializzazione artistica e musicale 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I dellalegge 9 maggio 1989, n. 168e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato contrattualmente ai sensi deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato condecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297come modificato dall'articolo 3,comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneita' delle sedi; c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di cui all'articolo 1. 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) valorizzazione delle specificita' culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attivita' formative; c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore; e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terra' conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge; f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69della legge 17 maggio 1999, n. 144; g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore; h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attivita' formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo; l) verifica periodica, anche mediante l'attivita' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.» - Si riporta il testo degli articoli 8 e 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6): «Art. 8 Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP 1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti. 2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. 3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente. 4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni, nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3. 5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.» «Art. 18 Sistema di finanziamento 1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le seguenti modalita': a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni; b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale. Omissis.» - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 recante «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104. - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo): «Art. 4 Dottorato di ricerca 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4. 3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post laurea e post dottorato. 4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'. 6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni. 7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. 8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45: «Art. 8 Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo 1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): «Art. 22 Assegni di ricerca 1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. 2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure: a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca. 5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia. 6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo e' determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. 8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.» - Si riporta il testo del comma 977 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «977. A decorrere dall'anno 2023, per gli enti di cui al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalita'.»