Art. 236
Misure a sostegno delle universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo
100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato,
per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al
precedente periodo e' prioritariamente assegnato alle iniziative a
sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza
in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a
risorse bibliografiche, nonche' per l'acquisto di dispositivi
digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati
alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e
servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita'
didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero,
totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o
parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle
risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le
attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020, di 8
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione
degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto
delle risorse.
3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali
per il conseguimento del diploma di specializzazione in
musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini
concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli
studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che
presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale
incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari
interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano
idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla
concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali
ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti
gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della
emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle
graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita'
collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.
210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico
2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a
due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione
della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine
previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per
l'anno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,
puo' essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il
periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione
dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse
relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, qualora cio' risulti
necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290
milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 100 Misure a sostegno delle universita' delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e' istituito per
l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema dell'Universita', delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a
50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione
delle risorse di cui al precedente periodo tra le
universita', anche non statali legalmente riconosciute
ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n.
243, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca ed i collegi universitari
di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente
comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20
dicembre 2019, n. 159:
«Articolo 4 Semplificazione in materia di acquisti
funzionali alle attivita' di ricerca
1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti
pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e
servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca,
trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449,
450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia
di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete
telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512
a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della
Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita'.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«Art. 5 Universita'
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all' articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e
della spesa per le attivita' previste dalla L. 28 giugno
1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394 e del comma 8 dell'articolo7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati):
«Art. 2 Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I dellalegge 9 maggio 1989, n.
168e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi deldecreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29e successive modificazioni e integrazioni,
nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte
aree di contrattazione, rispettivamente per il personale
docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei
posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso
alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato condecreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297come modificato dall'articolo 3,comma 1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in
prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le
esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non
si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche,
si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della
presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della contiguita'
territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.»
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 18, comma 1,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, Lettere a), secondo periodo, e
d), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
«Art. 8 Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono
definiti i requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle
borse di studio con riferimento a criteri relativi al
merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono
definiti anche tenendo conto della durata normale del corso
di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con
riferimento ai valori mediani della relativa classe. Per le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con
riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche
con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle
scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o
che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su
tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, anche tenuto conto della
situazione economica del territorio in cui ha sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
dello stesso decreto, sono previste modalita' integrative
di selezione quali l'Indicatore della situazione economica
all'estero e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all'articolo 6, comma
1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione
regionale, l'entita' e le modalita' delle erogazioni,
nonche' i requisiti di eleggibilita' sono definiti dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dalle universita' e dagli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto
per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7,
comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto
allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province
autonome e delle universita' sono realizzati in modo da
garantire che lo studente con disabilita' possa mantenere
il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita,
senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono anche essere affidati ai "consiglieri alla
pari", ossia persone con disabilita' che hanno gia'
affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che
vi si rivolgono per chiedere supporto.»
«Art. 18 Sistema di finanziamento
1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli
strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di
cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
Omissis.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45
recante «Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
maggio 2013, n. 104.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
«Art. 4 Dottorato di ricerca
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare,
presso universita', enti pubblici o soggetti privati,
attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post
laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45:
«Art. 8 Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di
conseguimento del titolo
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una
selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e
non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando
quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione
ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza
limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di
scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o
titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il
titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza
dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione,
entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla
commissione del dottorato nel rispetto della normativa
vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato
rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi
internazionali in materia di riconoscimento di titoli per
il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto
al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di
dottorato coincide con quello di inizio dell'anno
accademico.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 22 Assegni di ricerca
1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici
di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di
attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del
Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico
e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli
eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli
stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio
regolamento, possono riservare una quota di assegni di
ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia
di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in
materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per
maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e'
integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero
importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo
e' determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con
atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche'
con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con
il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i
dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo
la normativa vigente.»
- Si riporta il testo del comma 977 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«977. A decorrere dall'anno 2023, per gli enti di cui
al comma 971 che non hanno rispettato il fabbisogno
finanziario programmato nell'esercizio precedente, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse
ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo
scostamento registrato, nel rispetto del principio di
proporzionalita'.»