Art. 237 
 
Misure  urgenti  per  lo  svolgimento  degli  esami   di   stato   di
  abilitazione all'esercizio  delle  professioni  ed  in  materia  di
  specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici 
 
  1. In relazione agli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di  svolgimento  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio  decreto,
su  proposta  dei  consigli  o  degli  organi   nazionali,   comunque
denominati, degli ordini, collegi  e  federazioni  delle  professioni
interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle
indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui  venga
disposta l'eliminazione di una prova, il  decreto  di  cui  al  primo
periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale,
salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo
svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione,  nonche'  il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. 
  2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio  nazionale  di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,
l'accreditamento  definitivo  o  provvisorio  concesso   per   l'anno
accademico  2018/  2019,  ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, 13  giugno  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione  di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria
ad   accesso   riservato   ai   medici   che   non   hanno   superato
l'accreditamento  ministeriale  per  l'anno   accademico   2018/2019,
possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno  accademico
2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi  comunicati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte  ad  una
Commissione di esperti, costituita dai  componenti  dell'Osservatorio
nazionale alla  data  del  29  settembre  2018,  con  il  compito  di
verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro
reti formative e delle singole strutture  che  le  compongono,  e  di
formulare le conseguenti proposte di  accreditamento.  Ai  componenti
della commissione non spettano  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle
spese documentate. 
  3. Al concorso di cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017,  n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre  2017,  n.  208,
possono partecipare  i  candidati  che  si  laureano  in  Medicina  e
Chirurgia in tempo utile per la  partecipazione  alla  prova  d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo,  a  pena  di
esclusione,  di   conseguire   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attivita'  didattiche  delle   scuole.   Conseguentemente   e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
agosto 2017, n. 130. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  6  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41: 
              «Art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento  degli  esami
          di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni  e
          dei tirocini professionalizzanti e curriculari 
              1. Qualora sia necessario  in  relazione  al  protrarsi
          dello stato di  emergenza,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'universita' e della  ricerca  possono  essere
          definite,  anche  in  deroga  alle   vigenti   disposizioni
          normative e in ogni caso nel  rispetto  delle  disposizioni
          del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia
          di   riconoscimento   delle    qualifiche    professionali,
          l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda
          sessione  dell'anno  2020   degli   esami   di   Stato   di
          abilitazione all'esercizio delle professioni  regolamentate
          ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          giugno 2001, n.  328,  delle  professioni  di  odontoiatra,
          farmacista,  veterinario,  tecnologo  alimentare,   dottore
          commercialista ed esperto contabile,  nonche'  delle  prove
          integrative   per   l'abilitazione   all'esercizio    della
          revisione legale. 
              Omissis.» 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania " e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento
          ordinario n. 228. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  43  del  citato
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 
              «Art. 43 
              1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  e'  istituito   l'Osservatorio
          nazionale della  formazione  medica  specialistica  con  il
          compito di determinare gli  standard  per  l'accreditamento
          delle strutture universitarie e ospedaliere per le  singole
          specialita', di determinare e di verificare i requisiti  di
          idoneita' della rete formativa e  delle  singole  strutture
          che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati
          della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita'
          per assicurare la qualita' della formazione, in conformita'
          alle indicazioni dell'Unione europea. 
              Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneita'
          della rete formativa si tiene conto: 
              a)   dell'adeguatezza   delle   strutture    e    delle
          attrezzature per la didattica, la ricerca e lo  studio  dei
          medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
          accesso   alla   lettura    professionale    nazionale    e
          internazionale; 
              b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche
          sufficienti per un addestramento completo alla professione; 
              c) della presenza di  servizi  generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione; 
              d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi
          che permettono un approccio formativo multidisciplinare; 
              e) della sussistenza di  un  sistema  di  controllo  di
          qualita' delle prestazioni professionali; 
              f) del rispetto del  rapporto  numerico  tra  tutori  e
          medici in formazione specialistica di cui all'articolo  38,
          comma 1. 
              2.  L'accreditamento   delle   singole   strutture   e'
          disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma  1,
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica. 
              3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: 
              a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica; 
              b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; 
              c) tre presidi della facolta' di medicina e  chirurgia,
          designati dalla Conferenza permanente dei rettori; 
              d) tre rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
              e)  tre  rappresentanti  dei   medici   in   formazione
          specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
          di specializzazione con modalita' definite con decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica.   Fino    alla    data    dell'elezione    dei
          rappresentanti di cui alla presente  lettera,  fanno  parte
          dell'Osservatorio tre medici  in  formazione  specialistica
          nominati, su designazione delle associazioni  nazionali  di
          categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro  della
          sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, uno per  ciascuna  delle
          tre  aree  funzionali  cui   afferiscono   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
          fra   il   Ministro   della   sanita'   ed   il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              5. L'Osservazione propone ai Ministri della  sanita'  e
          dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
          sanzioni da applicare in caso di  inottemperanza  a  quanto
          previsto al comma 1.»