Art. 237 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici 1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/ 2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi comunicati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate. 3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e' soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41: «Art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari 1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Omissis.» - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228. - Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: «Art. 43 1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto: a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale; b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione; c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione; d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare; e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualita' delle prestazioni professionali; f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38, comma 1. 2. L'accreditamento delle singole strutture e' disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; c) tre presidi della facolta' di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalita' definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione. 4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa fra il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. L'Osservazione propone ai Ministri della sanita' e dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.»