Art. 237
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di
specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici
1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio decreto,
su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque
denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni
interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle
indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga
disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo
periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale,
salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo
svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di
cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno
accademico 2018/ 2019, ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria
ad accesso riservato ai medici che non hanno superato
l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019,
possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico
2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi comunicati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una
Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio
nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di
verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro
reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di
formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti
della commissione non spettano indennita', gettoni di presenza o
altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle
spese documentate.
3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208,
possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e
Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di
esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio
delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
agosto 2017, n. 130.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41:
«Art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini professionalizzanti e curriculari
1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi
dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali,
l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda
sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore
commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove
integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania " e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento
ordinario n. 228.
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 43
1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e' istituito l'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica con il
compito di determinare gli standard per l'accreditamento
delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole
specialita', di determinare e di verificare i requisiti di
idoneita' della rete formativa e delle singole strutture
che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati
della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita'
per assicurare la qualita' della formazione, in conformita'
alle indicazioni dell'Unione europea.
Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneita'
della rete formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche
sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi
che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e chirurgia,
designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservazione propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.»