Art. 238
Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del
sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni
previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al
presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono
ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime
finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel
precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di
sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche
disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono
stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo
esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di
rafforzare le interazioni tra universita' e enti di ricerca e
favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita' e
della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la
collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita' di
cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle
universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario
alla competitivita' del paese, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno
2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita'
Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le
universita' delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle
universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di
cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al
finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie
adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti
internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n.
593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle maggiori risorse
assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600
milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro
450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5-sexies dell'articolo
6 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 6 Proroga di termini in materia di istruzione,
universita' e ricerca
1. - 5. quinquies Omissis
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per
l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitivita'
del sistema universitario italiano a livello
internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata per l'anno
2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti
facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono
ripartite tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa
di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
risorse sono ripartite tra le universita'. Con riferimento
alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la
chiamata di professori universitari di seconda fascia
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo
quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro il 31
dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 24
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 24 Ricercatori a tempo determinato
1. - 2. Omissis
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di
ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di
borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
Omissis.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 236.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 Competenze del MURST
1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene, anche
con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle
universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei
rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni
e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza
strategica;
bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale; ter) approva i programmi pluriennali
degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico
dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di
previsione, verifica il rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e
regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti
degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro
atto di controllo o di approvazione di determinazioni di
enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare
al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni
anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo
stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e'
sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni
relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione,
ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di
previsione tecnologica e di analisi di impatto delle
tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale"
fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
«Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti
Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito
denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
- Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco
Severi» - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
«Enrico Fermi»;
n) Stazione Zoologica «Anton Dohrn»;
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°
dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui
allalegge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.»
- Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 236.
- Il testo del comma 610 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
«Art. 4 Istituto italiano di Tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione
tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema
produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura
rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti
presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche
l'individuazione degli organi dell'Istituto, della
composizione e dei compiti, e' approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed
incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e
privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono
essere finanziate da contributi di enti pubblici e di
privati. Alla fondazione possono essere concessi in
comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il
trasferimento di beni di particolare valore artistico e
storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. AI fine di costituire il patrimonio dell'Istituto
Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni
di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti,
possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto
fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al
comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione
dall'autorita' vigilante, degli atti costitutivi e degli
statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui al comma
2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli
enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della
fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono nominati un commissario
unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un
collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri
dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle
attivita' della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
in un periodo non superiore a due anni dalla sua
istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il
proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo
di 10 unita' di personale, anche delle qualifiche
dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua
richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti ed organismi di cui all' articolo. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi,
inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di
consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di
istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di
obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un
controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito
della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore
del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e
di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il
patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,
a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al
rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi,
dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo
modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di
preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del
rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con
valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono
corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di
tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua
valorizzazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere
utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134:
«Art. 62 Modalita' di attuazione e procedure di
valutazione
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sulla base del programma nazionale della
ricerca e della relazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, entro il
31 dicembre dell'anno antecedente al triennio, per ogni
triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi
in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e
alle attivita' di cui al presente capo.
2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in conformita' alle procedure automatiche,
valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi
comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali,
quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per
il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche
specifiche delle attivita' e degli strumenti, le modalita'
e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le
modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di
definizione delle procedure e delle singole fasi, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme
sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla
firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per
attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto
sono altresi' definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni
generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme
accantonate a garanzia delle anticipazioni,
l'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 del medesimo
articolo 61 e le modalita' e i requisiti di accesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di
ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere
tecnicoscientifico di esperti inseriti in apposito elenco
del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato
nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui
all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui
all'articolo 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione
al finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo
di esperti tecnici sulla solidita' e sulla capacita'
economico-finanziaria dei soggetti in relazione
all'investimento proposto.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui
al comma 4 e per le connesse attivita' di monitoraggio, di
banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti
qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse
umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in
conformita' all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' di esperti
iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
6. La valutazione ex ante degli aspetti
tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non
e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al
finanziamento fino alla concorrenza delle risorse
disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui
all'articolo 61.
7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di
cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in cui il
Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche in
caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4.
A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di
garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di
garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in
forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.
8. Ai fini della semplificazione dei rapporti
istruttori e di gestione dei progetti e programmi di
ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma
i partecipanti individuano tra di loro un soggetto
capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai
fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al
precedente comma 7;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del
mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per
conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o
progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri
soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di
avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
del programma.
9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i
casi di variazioni soggettive e delle attivita'
progettuali, definendone le modalita' di valutazione ed
eventualmente di approvazione.
10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono
automaticamente recepite in ambito nazionale.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti
fruitori degli interventi di cui al presente capo
nell'Anagrafe nazionale della ricerca.»
- Si riporta il testo del comma 971 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«971. Le universita' statali concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il
periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario
da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente,
incrementato del tasso di crescita del prodotto interno
lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui
all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di
riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al fine di favorire
il rilancio degli investimenti e le attivita' di ricerca e
innovazione nel territorio nazionale, le riscossioni e i
pagamenti sostenuti per tali finalita' non concorrono al
calcolo del fabbisogno finanziario.»