Art. 238 bis 
 
Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a
  sostegno dell'industria nazionale 
 
  1.  Al  fine  di  sviluppare  percorsi  formativi  che  favoriscono
l'integrazione interdisciplinare fra  mondo  accademico  nazionale  e
ricerca nel settore della difesa  nonche'  di  integrare  il  sistema
della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca  a
sostegno del rilancio e di un  piu'  armonico  sviluppo  dei  settori
produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti  studi
per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in
Scuola  superiore  ad  ordinamento  speciale  della  Difesa  di  alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze  della  difesa  e
della sicurezza. 
  2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi  del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013,  n.  45,  anche  in
deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo
periodo, del predetto regolamento relativamente al numero  minimo  di
docenti per la formazione del collegio del  dottorato,  puo'  emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e  della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la  durata  di
tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime,  di
un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'. 
  3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1  e'  attivata
sulla  base  di  un  piano  strategico  predisposto  da  un  comitato
ordinatore, composto da  due  membri  designati  dal  Ministro  della
difesa e da  tre  esperti  di  elevata  professionalita'  scelti  dal
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Lo  stesso   comitato
ordinatore  cura  l'attuazione  del  piano,  ne  coordina  tutte   le
conseguenti attivita' e formula le proposte  e  i  pareri  prescritti
dalla normativa vigente in materia di didattica,  ricerca  e  servizi
agli studenti. 
  4. Ai componenti del comitato ordinatore di  cui  al  comma  3  non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati. 
  5. Al termine del periodo sperimentale di cui  al  comma  1,  fermo
restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati
da  parte  dell'Agenzia  nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della  ricerca,  la  riconfigurazione  puo'  assumere
carattere di stabilita', mediante  il  riconoscimento  dell'autonomia
statutaria e  regolamentare  da  attuare  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione,  anche  per
quanto  concerne  l'approvazione  dello  statuto  e  dei  regolamenti
interni. 
  6. Per le  esigenze  di  cui  al  presente  articolo  la  dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa di cui  alla
tabella 1 allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro  unita'
di personale,  di  cui  due  professori  ordinari  e  due  professori
associati, da  assumere  entro  i  limiti  delle  ordinarie  facolta'
assunzionali e nell'ambito del Piano  triennale  dei  fabbisogni  del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  7. Le spese per il funzionamento e per le  attivita'  istituzionali
della Scuola di cui al comma 1,  comprese  quelle  per  il  personale
docente, ricercatore e  non  docente,  per  l'ordinaria  manutenzione
delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano  sul  Fondo
di finanziamento ordinario delle universita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  restano
a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa. 
  8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022,  di
euro 801.059 per l'anno 2023 e di  euro  908.007  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione  del  Fondo  per  l'efficienza  dello  strumento   militare
previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8  febbraio  2013,  n.  45
          recante «Regolamento recante  modalita'  di  accreditamento
          delle sedi e dei  corsi  di  dottorato  e  criteri  per  la
          istituzione dei corsi di  dottorato  da  parte  degli  enti
          accreditati»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          maggio 2013, n. 104. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  4  del
          citato    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45: 
              «Art. 4 Requisiti  per  l'accreditamento  dei  corsi  e
          delle sedi di dottorato di ricerca 
              1. Sono requisiti necessari  per  l'accreditamento  dei
          corsi e delle sedi di dottorato: 
              a) la presenza di un collegio del dottorato composto da
          almeno sedici  docenti,  di  cui  non  piu'  di  un  quarto
          ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con  gli
          obiettivi  formativi  del  corso.  Nel  caso  di  dottorati
          attivati da  consorzi  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera d) , il collegio puo'  essere  formato  fino  a  un
          quarto da soggetti appartenenti ai ruoli  di  dirigenti  di
          ricerca, primi ricercatori  e  ricercatori  degli  enti  di
          ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.  Nel
          caso  di  dottorati  attivati  dalle  istituzioni  di   cui
          all'art. 2, comma 2, lettera b) , il collegio deve in  ogni
          caso  essere   formato   in   maggioranza   da   professori
          universitari a seguito di specifica  convenzione  stipulata
          tra  l'istituzione  e  l'universita'  di  appartenenza  del
          professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui  alla
          presente lettera ciascun soggetto puo'  essere  conteggiato
          una sola volta su base nazionale; 
              b) il possesso, da parte dei membri  del  collegio,  di
          documentati risultati di ricerca di livello  internazionale
          negli  ambiti  disciplinari  del  corso,  con   particolare
          riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni  precedenti
          la data di richiesta di accreditamento; 
              c) per ciascun  ciclo  di  dottorati  da  attivare,  la
          disponibilita' di un numero medio di almeno  sei  borse  di
          studio per corso di dottorato attivato, fermo restando  che
          per il singolo ciclo di dottorato tale  disponibilita'  non
          puo' essere inferiore a quattro. Al fine di  soddisfare  il
          predetto requisito, si possono  computare  altre  forme  di
          finanziamento  di  importo  almeno   equivalente   comunque
          destinate a borse di studio. Per i dottorati  attivati  dai
          consorzi di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  c)  ,
          ciascuna  istituzione  consorziata   deve   assicurare   la
          partecipazione di almeno tre borse di studio; 
              d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti
          per la sostenibilita' del corso, con specifico  riferimento
          alla disponibilita' di  borse  di  studio  ai  sensi  della
          lettera c) e al sostegno della ricerca nel  cui  ambito  si
          esplica l'attivita' dei dottorandi; 
              e)  la  disponibilita'  di  specifiche  e   qualificate
          strutture  operative  e  scientifiche  per  l'attivita'  di
          studio  e  di  ricerca   dei   dottorandi,   ivi   inclusi,
          relativamente  alla   tipologia   del   corso,   laboratori
          scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e
          risorse per il calcolo elettronico; 
              f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu'
          dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e
          di perfezionamento linguistico e informatico, nonche',  nel
          campo della gestione della ricerca e della  conoscenza  dei
          sistemi  di  ricerca  europei  ed   internazionali,   della
          valorizzazione  dei  risultati  della   ricerca   e   della
          proprieta' intellettuale. 
              2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2,
          comma 2, lettera  a)  ,  i  soggetti  convenzionati  devono
          impegnarsi  ad  assicurare  l'attivazione  dei   cicli   di
          dottorato per almeno un  triennio.  Le  convenzioni  devono
          altresi'  assicurare,  relativamente  a  ciascun  corso  di
          dottorato, il possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1
          indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in
          termini  di   docenza,   la   disponibilita'   di   risorse
          finanziarie e di strutture  operative  e  scientifiche  che
          garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta eccezione
          per  i  dottorati  attivati  con  istituzioni  estere,   il
          contributo di almeno tre borse di studio per ciascun  ciclo
          di dottorato. Per i dottorati attivati in  convenzione  con
          istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio
          di ciascun soggetto  convenzionato  e'  regolato  ai  sensi
          dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del  requisito
          di cui al comma 1, lettera c) , primo periodo.  Nell'ambito
          delle convenzioni tra  universita'  e'  altresi'  possibile
          prevedere  il  rilascio  del  titolo   accademico   doppio,
          multiplo o congiunto. 
              3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi  di
          dottorato da parte dei  consorzi  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettere  c)  e  d)  ,  salvo  motivate  eccezioni,
          valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento,  il
          numero massimo di istituzioni universitarie  e  di  ricerca
          che possono essere ordinariamente consorziabili e'  pari  a
          quattro. Le istituzioni  consorziate  devono  garantire  ai
          dottorandi    in    maniera    continuativa    un'effettiva
          condivisione delle strutture e delle attivita' didattiche e
          di ricerca.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo  2  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art.  2  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1. - 4. Omissis 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.Per il personale della carriera diplomatica
          e per le dotazioni organiche del personale  dirigenziale  e
          non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una
          quota corrispondente alle  unita'  in  servizio  all'estero
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui  al
          comma 1, nelle  percentuali  ivi  previste,  all'esito  del
          processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque,
          entro e non oltre il 31 dicembre 2012.  Fino  a  tale  data
          trova applicazione il comma 6 del presente articolo. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  6  e  6-ter  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 6 Organizzazione degli  uffici  e  fabbisogni  di
          personale 
              1.    Le    amministrazioni    pubbliche    definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo2, comma 10-bis, del decreto-legge  6
          luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              [4-bis. Il documento di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti.] 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo  5,comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative
          a   tutto   il   personale   tecnico    e    amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le    attribuzioni    del    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca in materia  di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui aldecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli
          enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve  le
          particolari  disposizioni  dettate   dalla   normativa   di
          settore.» 
              «Art. 6-ter Linee di indirizzo  per  la  pianificazione
          dei fabbisogni di personale 
              1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono definite, nel rispetto degli  equilibri
          di finanza pubblica, linee di indirizzo  per  orientare  le
          amministrazioni   pubbliche   nella   predisposizione   dei
          rispettivi piani  dei  fabbisogni  di  personale  ai  sensi
          dell'articolo  6,  comma  2,  anche   con   riferimento   a
          fabbisogni  prioritari  o  emergenti  di  nuove  figure   e
          competenze professionali. 
              2. Le linee  di  indirizzo  di  cui  al  comma  1  sono
          definite  anche  sulla   base   delle   informazioni   rese
          disponibili  dal  sistema  informativo  del  personale  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'articolo
          60. 
              3. Con riguardo alle regioni, agli enti  regionali,  al
          sistema sanitario nazionale e agli enti locali,  i  decreti
          di cui al comma 1 sono adottati previa intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di cui all'articolo8, comma  6,  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo  alle  aziende  e
          agli enti del Servizio sanitario nazionale,  i  decreti  di
          cui al comma 1 sono  adottati  di  concerto  anche  con  il
          Ministro della salute. 
              4. Le modalita' di acquisizione dei dati del  personale
          di cui all'articolo 60 sono a  tal  fine  implementate  per
          consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le
          professioni e relative competenze professionali, nonche'  i
          dati correlati ai fabbisogni. 
              5. Ciascuna amministrazione pubblica  comunica  secondo
          le  modalita'  definite  dall'articolo   60   le   predette
          informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
          resi  tempestivamente  disponibili  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
          e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
          assenza  di  tale  comunicazione,  e'  fatto  divieto  alle
          amministrazioni di procedere alle assunzioni. 
              6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento della funzione pubblica attraverso il  sistema
          informativo  di  cui  al  comma  2,  con  riferimento  alle
          amministrazioni dello  Stato,  si  rilevino  incrementi  di
          spesa  correlati  alle  politiche  assunzionali   tali   da
          compromettere gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, con decreto di natura  non  regolamentare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          adotta le  necessarie  misure  correttive  delle  linee  di
          indirizzo di cui al comma 1.  Con  riguardo  alle  regioni,
          agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
          enti locali, le misure  correttive  sono  adottate  con  le
          modalita' di cui al comma 3.» 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 236. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  616  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
              «Art.  616  Fondo  per  l'efficienza  dello   strumento
          militare 
              1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
          e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
          con particolare riguardo alla tenuta  in  efficienza  dello
          strumento militare, mediante  interventi  di  sostituzione,
          ripristino e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
          mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,  equipaggiamenti
          e  scorte,  assicurando   l'adeguamento   delle   capacita'
          operative e dei livelli di efficienza  ed  efficacia  delle
          componenti  militari,  anche  in  funzione  delle  missioni
          internazionali. 
              2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi',  alimentato
          con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da  Stati  od
          organizzazioni  internazionali,  ivi  compresi  i  rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni  rese
          dalle Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle  missioni
          internazionali. A tale fine non si  applica  l'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              3. Il Ministro della difesa e' autorizzato  con  propri
          decreti, da comunicare al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.»