Art. 238 bis
Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a
sostegno dell'industria nazionale
1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono
l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e
ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema
della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a
sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori
produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi
per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in
Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e
della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in
deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo
periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di
docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare
bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di
tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di
un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata
sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato
ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della
difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato
ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le
conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti
dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi
agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non
spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati
da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere
carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia
statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per
quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti
interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione
organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla
tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita'
di personale, di cui due professori ordinari e due professori
associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta'
assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali
della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale
docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione
delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo
di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano
a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di
euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere
dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare
previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45
recante «Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
maggio 2013, n. 104.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
citato decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45:
«Art. 4 Requisiti per l'accreditamento dei corsi e
delle sedi di dottorato di ricerca
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei
corsi e delle sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da
almeno sedici docenti, di cui non piu' di un quarto
ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli
obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati
attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera d) , il collegio puo' essere formato fino a un
quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di
ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di
ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel
caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b) , il collegio deve in ogni
caso essere formato in maggioranza da professori
universitari a seguito di specifica convenzione stipulata
tra l'istituzione e l'universita' di appartenenza del
professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla
presente lettera ciascun soggetto puo' essere conteggiato
una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di
documentati risultati di ricerca di livello internazionale
negli ambiti disciplinari del corso, con particolare
riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti
la data di richiesta di accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la
disponibilita' di un numero medio di almeno sei borse di
studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che
per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilita' non
puo' essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il
predetto requisito, si possono computare altre forme di
finanziamento di importo almeno equivalente comunque
destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai
consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) ,
ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la
partecipazione di almeno tre borse di studio;
d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti
per la sostenibilita' del corso, con specifico riferimento
alla disponibilita' di borse di studio ai sensi della
lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si
esplica l'attivita' dei dottorandi;
e) la disponibilita' di specifiche e qualificate
strutture operative e scientifiche per l'attivita' di
studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi,
relativamente alla tipologia del corso, laboratori
scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e
risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu'
dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e
di perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel
campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei
sistemi di ricerca europei ed internazionali, della
valorizzazione dei risultati della ricerca e della
proprieta' intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a) , i soggetti convenzionati devono
impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di
dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono
altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso di
dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1
indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in
termini di docenza, la disponibilita' di risorse
finanziarie e di strutture operative e scientifiche che
garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta eccezione
per i dottorati attivati con istituzioni estere, il
contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo
di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con
istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio
di ciascun soggetto convenzionato e' regolato ai sensi
dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito
di cui al comma 1, lettera c) , primo periodo. Nell'ambito
delle convenzioni tra universita' e' altresi' possibile
prevedere il rilascio del titolo accademico doppio,
multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di
dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere c) e d) , salvo motivate eccezioni,
valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il
numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca
che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a
quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai
dottorandi in maniera continuativa un'effettiva
condivisione delle strutture e delle attivita' didattiche e
di ricerca.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. - 4. Omissis
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione.Per il personale della carriera diplomatica
e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una
quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al
comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del
processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque,
entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data
trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-ter del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
[4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.]
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative
a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui aldecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli
enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
«Art. 6-ter Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a
fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e
competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono
definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale
di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per
consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le
professioni e relative competenze professionali, nonche' i
dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
le modalita' definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema
informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni,
agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le
modalita' di cui al comma 3.»
- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 236.
- Si riporta il testo dell'articolo 616 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
«Art. 616 Fondo per l'efficienza dello strumento
militare
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello
strumento militare, mediante interventi di sostituzione,
ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di
mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle
componenti militari, anche in funzione delle missioni
internazionali.
2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od
organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese
dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni
internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri
decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.»