Art. 238 bis Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. 2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'. 3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. 4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni. 6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita' di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa. 8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 recante «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2013, n. 104. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45: «Art. 4 Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca 1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non piu' di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) , il collegio puo' essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) , il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'universita' di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su base nazionale; b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento; c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilita' di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) , ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio; d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilita' del corso, con specifico riferimento alla disponibilita' di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attivita' dei dottorandi; e) la disponibilita' di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico; f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu' dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprieta' intellettuale. 2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) , i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato e' regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c) , primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra universita' e' altresi' possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto. 3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) , salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attivita' didattiche e di ricerca.» - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 1. - 4. Omissis 5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo. Omissis.» - Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. [4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.] 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5,comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui aldecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.» «Art. 6-ter Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. 4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita' di cui al comma 3.» - Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 236. - Si riporta il testo dell'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 616 Fondo per l'efficienza dello strumento militare 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita' operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali. 2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi', alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.»