Art. 156 
 
Ambito  di  applicazione  (direttiva  59/2013/EURATOM,  articolo   1,
  articolo. 2, c. 1; decreto legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,
  articolo 1). 
 
  1.  Il  presente  Titolo  definisce  i  principi   generali   della
radioprotezione delle persone per quanto riguarda le  esposizioni  di
cui ai commi 2 e 3. 
  2. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di: 
    a) pazienti nell'ambito della rispettiva diagnosi  o  trattamento
medico; 
    b)  persone  nell'ambito  della  sorveglianza  sanitaria  di  cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    c) persone nell'ambito di programmi di screening sanitario; 
    d)   individui   asintomatici   e   pazienti   che    partecipano
volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica,  in  campo
diagnostico o terapeutico; 
    e) persone nell'ambito di procedure a scopo non  medico  condotte
con attrezzature medico-radiologiche. 
  3. Il presente Titolo si applica inoltre alle esposizioni di coloro
che  coscientemente  e  volontariamente,  al  di  fuori  della   loro
occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a  esposizioni
mediche. 
 
          Note all'art. 156: 
              -  Il  testo  dell'articolo  41  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art. 41(Sorveglianza sanitaria). - 1. La  sorveglianza
          sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
                a) nei casi previsti dalla normativa  vigente,  dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'articolo 6; 
                b) qualora il lavoratore ne  faccia  richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
              2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
                a)  visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
                b) visita medica periodica per controllare  lo  stato
          di salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
                c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
          sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa  svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica; 
                d)  visita  medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione  onde   verificare   l'idoneita'   alla   mansione
          specifica; 
                e) visita medica  alla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
                e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
                e-ter) visita  medica  precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione.(154) 
              2-bis. Le  visite  mediche  preventive  possono  essere
          svolte in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore  di
          lavoro,  dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti   di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione  non  e'  incompatibile  con  le   disposizioni
          dell'articolo 39, comma 3. 
              3. Le visite mediche di cui  al  comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
                a); 
                b) per accertare stati di gravidanza; 
                c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 
              4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e  spese
          del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
              4-bis. Entro  il  31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-Regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          dell'alcol dipendenza. 
              5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo25,
          comma 1, lettera c), secondo i requisiti  minimi  contenuti
          nell'Allegato  3A  e  predisposta  su  formato  cartaceo  o
          informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 
              6. Il medico competente, sulla  base  delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
                a) idoneita'; 
                b) idoneita' parziale, temporanea o  permanente,  con
          prescrizioni o limitazioni; 
                c) inidoneita' temporanea; 
                d) inidoneita' permanente. 
              6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
          comma 6 il medico competente esprime  il  proprio  giudizio
          per  iscritto  dando  copia  del   giudizio   medesimo   al
          lavoratore e al datore di lavoro. 
              7. Nel caso di espressione del giudizio di  inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 
              8. 
              9.  Avverso  i  giudizi  del  medico  competente,   ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.». 
              - Per i riferimenti alla legge 8 marzo 2017, n. 24,  si
          veda nelle note all'art. 135.