Art. 157 
 
Applicazione  del  principio  di  giustificazione  alle   esposizioni
  mediche (direttiva  59/2013/EURATOM,  articoli  6,  commi  1  e  2,
  articolo 19, comma 4, 55; decreto legislativo 26  maggio  2000,  n.
  187, articolo 3). 
 
  1. E' vietata l'esposizione non giustificata. 
  2. Le esposizioni mediche di cui all'articolo 156, comma 2, lettere
a), b), c) e d), devono mostrare di essere sufficientemente  efficaci
mediante  la  valutazione  dei  potenziali  vantaggi  diagnostici   o
terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici  diretti
per la salute della persona e della collettivita', rispetto al  danno
alla  persona  che  l'esposizione  potrebbe  causare,  tenendo  conto
dell'efficacia, dei vantaggi e dei  rischi  di  tecniche  alternative
disponibili, che si  propongono  lo  stesso  obiettivo,  ma  che  non
comportano un'esposizione ovvero comportano  una  minore  esposizione
alle radiazioni ionizzanti. In particolare: 
    a) tutti i nuovi tipi  di  pratiche  che  comportano  esposizioni
mediche devono essere giustificate preliminarmente  prima  di  essere
generalmente adottate, tenendo altresi' conto, ove pertinente,  delle
esposizioni  dei  lavoratori  e  degli  individui  della  popolazione
associate; 
    b) i  tipi  di  pratiche  esistenti  che  comportano  esposizioni
mediche possono essere rivisti ogniqualvolta vengano acquisite  prove
nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze; 
    c) il processo di  giustificazione  preliminare  e  di  revisione
delle   pratiche   deve    svolgersi    nell'ambito    dell'attivita'
professionale medico-specialistica, tenendo conto dei risultati della
ricerca scientifica e delle linee guida riconosciute nell'ambito  del
Sistema nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24. 
  3. Il Ministero della salute puo'  vietare,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita', tipi di esposizioni mediche non giustificati. 
  4.  Tutte  le  esposizioni  mediche   individuali   devono   essere
giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici
dell'esposizione e delle caratteristiche della  persona  interessata.
Se un tipo di pratica  che  comporta  un'esposizione  medica  non  e'
giustificata in generale, puo'  essere  giustificata  invece  per  il
singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso. 
  5. Il medico prescrivente e  il  medico  specialista,  per  evitare
esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite
o si assicurano di non  essere  in  grado  di  procurarsi  precedenti
informazioni diagnostiche o  documentazione  medica  pertinenti  alla
prevista esposizione. 
  6. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e  biomedica  sono
valutate dal comitato etico istituito ai sensi delle norme vigenti. 
  7. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, lettera e), che
non presentano un beneficio  diretto  per  la  salute  delle  persone
esposte, devono essere giustificate  in  modo  particolare  e  devono
essere effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 169. 
  8. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3, devono mostrare
un sufficiente beneficio netto, tenendo conto  dei  benefici  diretti
per la salute del paziente, dei possibili vantaggi per le persone  di
cui all'articolo 156, comma 3, nonche' del  danno  che  l'esposizione
potrebbe causare; i relativi criteri di giustificazione sono indicati
nell'allegato XXV. 
  9. Le esposizioni di cui all'articolo 156, comma  3,  sono  vietate
nei  confronti  dei  minori  di  diciotto  anni  e  delle  donne  con
gravidanza in atto. 
  10. Le  strutture  sanitarie  competenti,  con  il  concorso  delle
istituzioni    e    societa'    scientifiche,    predispongono    una
giustificazione specifica per  le  procedure  medico-radiologiche  da
svolgere nell'ambito dei programmi  di  screening  sanitario  di  cui
all'articolo 156, comma 2, lettera c). 
  11. Il responsabile dell'impianto  radiologico  verifica  che  ogni
procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico  ai
fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in  un  programma
di screening sanitario o  richieda  una  giustificazione  documentata
specifica  per  il  soggetto  interessato  da  parte  di  un   medico
specialista, in consultazione con il medico prescrivente, secondo  le
linee  guida   riconosciute   dell'autorita'   competente   e   delle
istituzioni  e  societa'  scientifiche.  Particolare  attenzione   e'
rivolta alla comunicazione di informazioni alla  persona  soggetta  a
esposizione medica, come previsto dall'articolo 159, comma 6.