Art. 158 
 
Applicazione  del  principio  di  ottimizzazione   alle   esposizioni
  mediche(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 22, comma 4, lettera c)
  punto i), e articolo 56; decreto legislativo  26  maggio  2000,  n.
  187, articolo 4). 
 
  1. Tutte le dosi dovute alle esposizioni di cui  all'articolo  156,
comma 2, a eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere
mantenute  al  livello  piu'  basso  ragionevolmente   ottenibile   e
compatibile  con  il  raggiungimento  dell'informazione   diagnostica
richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali. 
  2.  L'ottimizzazione  comprende  la   scelta   delle   attrezzature
medico-radiologiche, la  produzione  di  un'informazione  diagnostica
appropriata o del risultato terapeutico, gli  aspetti  pratici  delle
procedure medico-radiologiche, nonche' i programmi  per  la  garanzia
della qualita', inclusi il controllo della  qualita',  l'esame  e  la
valutazione delle dosi o delle attivita' somministrate  al  paziente,
tenendo conto dei fattori economici e sociali. 
  3. Per tutte le esposizioni mediche  a  scopo  terapeutico  di  cui
all'articolo 156, comma 2, lettera a),  il  medico  specialista  deve
programmare individualmente l'esposizione dei volumi  bersaglio,  con
un'appropriata verifica dell'erogazione, tenendo conto che le dosi  a
volumi  e  tessuti  non  bersaglio  devono  essere  le   piu'   basse
ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico
perseguito con l'esposizione. 
  4. Il Ministero della salute, avvalendosi  dell'Istituto  Superiore
di Sanita', e con il concorso delle rilevanti societa'  scientifiche,
promuove  la  definizione  e  la  revisione  periodica   di   livelli
diagnostici di riferimento per esami radiodiagnostici, tenendo  conto
dei livelli eventualmente raccomandati a livello europeo  e,  se  del
caso, per procedure di radiologia interventistica. 
  5.   Il   responsabile   dell'impianto   radiologico,    ai    fini
dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami in radiodiagnostica e
medicina   nucleare   nonche'   delle   procedure    di    radiologia
interventistica,  garantisce  che  si   tenga   conto   dei   livelli
diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto  delle
indicazioni piu' aggiornate  pubblicate  dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' e della linea guida in allegato XXVI. 
  6. Le  procedure  di  giustificazione  e  di  ottimizzazione  della
ricerca scientifica comportante esposizioni a  radiazioni  ionizzanti
di cui all'articolo 156, comma 2, lettera d), si conformano a  quanto
previsto nell'allegato XXVII. 
  7. Nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi
a  trattamento  sperimentale  terapeutico  o  diagnostico  e  che  si
aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o diagnostico da  tale
trattamento, il medico specialista programma su  base  individuale  i
livelli massimi delle dosi. 
  8. Particolare attenzione  deve  essere  posta  affinche'  la  dose
derivante da esposizione a scopi non medici di cui all'articolo  156,
comma  2,  lettera  e),  sia  mantenuta   al   livello   piu'   basso
ragionevolmente possibile. 
  9. Le procedure di ottimizzazione  e  i  vincoli  di  dose  per  le
esposizioni di cui all'articolo 156, comma 3,  nonche'  le  direttive
comportamentali, per i soggetti che coscientemente e  volontariamente
collaborano, al di fuori della loro occupazione, all'assistenza e  al
conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia,
sono quelli indicati nell'allegato XXV. 
  10.  Il  medico  specialista  fornisce  al  paziente  portatore  di
radioattivita' a seguito di trattamento terapeutico e, se del caso, a
seguito di esame diagnostico, o  al  suo  rappresentante,  istruzioni
scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile,  le
dosi per le persone in diretto contatto con il paziente,  nonche'  le
informazioni sui rischi derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni
ionizzanti. Tali istruzioni, concordate con lo specialista in  fisica
medica secondo le indicazioni di  cui  all'allegato  XXV,  parte  II,
punto 8, sono fornite prima di lasciare la struttura sanitaria. 
  11. Per quanto riguarda l'attivita' dei radionuclidi  presenti  nel
paziente all'atto della dimissione da strutture sanitarie, si applica
quanto previsto nell'allegato XXV, parte II.