Art. 159 Responsabilita' (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 18, comma 2, 56 comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo 6, comma 3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12). 1. Tutte le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono effettuate sotto la responsabilita' clinica del medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente. Al medico specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche idonee a ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione della possibilita' di utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. 2. L'attivita' di refertazione e' responsabilita' esclusiva del medico specialista in radiodiagnostica o in medicina nucleare, nell'ambito di competenza. Nel caso di esposizioni nell'ambito di programmi di screening giustificati secondo le disposizioni di cui all'articolo 157, commi 10 e 11, la valutazione clinica del risultato non include l'anamnesi individuale. 3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui all'articolo 161, comma 1, in capo al medico specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure all'infermiere o all'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali. 4. L'esercente ha l'obbligo di nominare il responsabile dell'impianto radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. 5. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 6. Ove praticabile, e prima che l'esposizione abbia luogo, il medico specialista si accerta che il paziente o il suo rappresentante riceva, o abbia ricevuto dal medico prescrivente, informazioni adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di radiazione dovuta all'esposizione medica. Analoghe informazioni devono essere ricevute da assistenti e accompagnatori. 7. L'esercente garantisce che nelle attivita' che comportano le esposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, sia coinvolto uno specialista in fisica medica e gli siano fornite le risorse necessarie allo svolgimento dell'attivita' di competenza. Il livello di coinvolgimento di tale specialista e' proporzionale al rischio radiologico associato alla pratica. In particolare, l'esercente, avvalendosi del responsabile dell'impianto radiologico per quanto di competenza, garantisce che lo specialista in fisica medica: a) sia strettamente coinvolto nelle procedure inerenti la radioterapia e nelle pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate; b) sia coinvolto nelle pratiche terapeutiche standardizzate di medicina nucleare, nelle attivita' diagnostiche di medicina nucleare, nelle procedure speciali e nelle attivita' radiologiche specialistiche che comportano dosi elevate per il paziente; c) sia coinvolto, ove opportuno, nelle altre pratiche medico-radiologiche non contemplate alle lettere a) e b), per consultazioni e pareri sui problemi connessi alla radioprotezione nelle esposizioni mediche; d) abbia adeguato accesso alle attrezzature medico-radiologiche ai fini dello svolgimento delle attivita' di competenza. 8. Il medico specialista, lo specialista in fisica medica e i professionisti sanitari direttamente coinvolti nelle procedure medico-radiologiche partecipano al processo di ottimizzazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in accordo alle procedure definite dalle linee guida di cui all'articolo 161, comma 1. 9. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare e' consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e iscritti all'albo del pertinente Ordine dei medici, in possesso dello specifico diploma di specializzazione o di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, S.O. e successive modificazioni. 10. Le attivita' dello specialista in fisica medica, nello specifico campo di applicazione del presente decreto, sono descritte all'articolo 160. 11. L'esercizio professionale specialistico della fisica medica e' consentito ai laureati in fisica, in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1998, iscritti all'albo istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei fisici, con annotazione della specializzazione posseduta. 12. L'esercizio professionale delle attivita' proprie del tecnico sanitario di radiologica medica e' consentito ai laureati in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanita' 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 13. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'attivita' complementare stessa, o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita' professionale specifica. Nell'ambito di dette attivita' non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, ne' essere redatti o rilasciati referti radiologici. 14. L'esercente assicura che professionisti sanitari possano partecipare agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite. 15. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che abbia svolto documentato esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 187 del 2000, puo' continuare a esercitare dette attivita', previa comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. 16. I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attivita' di esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare dette attivita', previa iscrizione all'albo del pertinente Ordine e comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali soggetti documentano all'organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162, comma 3. 17. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che abbia svolto documentate attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto legislativo n. 187 del 2000, puo' continuare a esercitare dette attivita', previa comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.
Note all'art. 159: - Il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, recante "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, S.O. - Il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2000, n. 190. - Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2000, n. 157, S.O., cosi' recita: «Art. 7. (Formazione). - l. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre specializzazioni mediche che possono comportare attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, nonche' dei corsi di diploma universitario delle facolta' di medicina e chirurgia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, e' inserita l'attivita' didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica secondo i contenuti di cui all'allegato IV. 2. I dirigenti dell'area sanitaria che operano nei settori pubblici e privati comportanti esposizioni mediche, nonche' i professionisti sanitari dell'area tecnica, infermieristica e della riabilitazione individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che operano nei medesimi ambienti, dovranno acquisire, ove non previste dall'ordinamento dei rispettivi corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, le adeguate conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione per gli specifici compiti professionali. 3. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare e' consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti all'albo, in possesso dello specifico diploma di specializzazione o di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, e successive modificazioni. 4. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l'intervento stesso o dall'odontoiatra nell'ambito della propria attivita' professionale specifica. 5. Le attivita' dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonche' ai controlli di qualita' degli impianti radiologici. L'esercizio di tali attivita' e' consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio e' consentito, altresi', ai laureati in fisica, chimica ed ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti cosi' come definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998. 6. Il controllo di qualita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), puo' essere svolto dal tecnico sanitario di radiologia medica. 7. I responsabili dei programmi di formazione assicurano che la partecipazione agli aspetti pratici di coloro che seguono tali programmi avvenga sotto la loro responsabilita', gradualmente secondo le cognizioni acquisite. 8. Il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l'esposizione medica deve seguire corsi di formazione con periodicita' quinquennale; nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e' previsto un programma in materia di radioprotezione. 9. Alla formazione continua di cui al citato decreto n. 502 del 1992 possono essere ammessi anche professionisti che operano al di fuori delle aziende e delle istituzioni di cui allo stesso decreto, con oneri a carico dell'interessato. 10. L'organizzazione della formazione continua di cui al comma 8 puo' essere affidata dalle autorita' regionali alle associazioni e alle societa' scientifiche accreditate che comprendono tra le finalita', oltre alla radioprotezione, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria, relativamente all'esperto in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative di coloro che operano professionalmente nelle specifiche specialita'; esse si avvalgono delle societa' scientifiche accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra le proprie finalita'. La certificazione sull'esito dell'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di radioprotezione e' rilasciata dal presidente dell'associazione o societa' scientifica. 11. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare e', altresi', consentito al personale medico chirurgo, privo di specializzazione, che abbia svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte, altresi', dal medico chirurgo, privo di specializzazione, che abbia svolto cinque anni di servizio nella disciplina stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Colui che, al momento della pubblicazione del presente decreto, e' in possesso di una delle abilitazioni prescritte dall'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e iscritto nell'elenco di cui allo stesso articolo puo' continuare ad esercitare l'attivita' di controllo di qualita' delle apparecchiature radiologiche ed e' soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.».