Art. 160 
 
Specialista in fisica medica (direttiva n. 59/2013/EURATOM,  articolo
                                 83) 
 
  1.  Lo   specialista   in   fisica   medica   fornisce   consulenza
specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti  la  fisica
delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del  presente
Titolo, avendo in via esclusiva la  responsabilita'  della  misura  e
della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle
esposizioni di  cui  all'articolo  156,  commi  2  e  3,  nonche'  la
responsabilita'  della  scelta  della  strumentazione  da  impiegarsi
nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualita'
da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche. 
  2. Le attivita' dello specialista in fisica medica, nello specifico
campo   di   applicazione   del   presente   Titolo,   sono   dirette
prevalentemente a: 
    a) effettuare le prove di accettazione e di  funzionamento  delle
attrezzature  medico-radiologiche,  rispettivamente   ai   fini   del
collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo; 
    b) contribuire a definire  e  mettere  in  atto  i  programmi  di
garanzia della qualita' finalizzati all'attuazione del  principio  di
ottimizzazione, ivi compresi l'applicazione e  l'impiego  di  livelli
diagnostici di riferimento; 
    c) contribuire a garantire la sorveglianza sulle  apparecchiature
medico-radiologiche anche  attraverso  un  adeguato  controllo  della
qualita'; 
    d)  definire  i  protocolli  di  effettuazione  delle  prove   di
funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche; 
    e)   effettuare   la   pianificazione   fisico-dosimetrica    nei
trattamenti   radioterapeutici   sulla   base   delle    prescrizioni
terapeutiche  del  medico  specialista  e  assicurare  le  necessarie
verifiche dosimetriche; 
    f) contribuire alla prevenzione e all'analisi  delle  esposizioni
accidentali e indebite di cui all'articolo 167; 
    g) contribuire alla formazione, finalizzata alla  protezione  del
paziente, dei professionisti  sanitari  coinvolti  nelle  esposizioni
mediche. 
  3. L'esercente garantisce: 
    a) la collaborazione  dello  specialista  in  fisica  medica  con
l'esperto  di  radioprotezione,  in  particolare  nell'ambito   delle
procedure  di  radiologia  interventistica  e  delle  attivita'   che
comportano  infissioni  permanenti  o  somministrazione  di  sostanze
radioattive; 
    b) il coinvolgimento dello specialista in  fisica  medica  e  del
responsabile  dell'impianto  radiologico  nella   definizione   delle
specifiche tecniche delle attrezzature medico-radiologiche,  e  nella
progettazione    e    collaudo     degli     impianti     nell'ambito
dell'organizzazione della struttura sanitaria. 
  4. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016, n.  50  che  provvedono  all'acquisizione  di  beni  o  servizi
relativi a tecnologie  correlate  all'impiego  medico  di  radiazioni
ionizzanti garantiscono  il  coinvolgimento  di  uno  specialista  in
fisica medica e di un medico specialista di area radiologica. 
 
          Note all'art. 160: 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50,  recante
          "Codice  dei  contratti  pubblici",  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.