Art. 160 Specialista in fisica medica (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articolo 83) 1. Lo specialista in fisica medica fornisce consulenza specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del presente Titolo, avendo in via esclusiva la responsabilita' della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni di cui all'articolo 156, commi 2 e 3, nonche' la responsabilita' della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualita' da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche. 2. Le attivita' dello specialista in fisica medica, nello specifico campo di applicazione del presente Titolo, sono dirette prevalentemente a: a) effettuare le prove di accettazione e di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche, rispettivamente ai fini del collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo; b) contribuire a definire e mettere in atto i programmi di garanzia della qualita' finalizzati all'attuazione del principio di ottimizzazione, ivi compresi l'applicazione e l'impiego di livelli diagnostici di riferimento; c) contribuire a garantire la sorveglianza sulle apparecchiature medico-radiologiche anche attraverso un adeguato controllo della qualita'; d) definire i protocolli di effettuazione delle prove di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche; e) effettuare la pianificazione fisico-dosimetrica nei trattamenti radioterapeutici sulla base delle prescrizioni terapeutiche del medico specialista e assicurare le necessarie verifiche dosimetriche; f) contribuire alla prevenzione e all'analisi delle esposizioni accidentali e indebite di cui all'articolo 167; g) contribuire alla formazione, finalizzata alla protezione del paziente, dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche. 3. L'esercente garantisce: a) la collaborazione dello specialista in fisica medica con l'esperto di radioprotezione, in particolare nell'ambito delle procedure di radiologia interventistica e delle attivita' che comportano infissioni permanenti o somministrazione di sostanze radioattive; b) il coinvolgimento dello specialista in fisica medica e del responsabile dell'impianto radiologico nella definizione delle specifiche tecniche delle attrezzature medico-radiologiche, e nella progettazione e collaudo degli impianti nell'ambito dell'organizzazione della struttura sanitaria. 4. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che provvedono all'acquisizione di beni o servizi relativi a tecnologie correlate all'impiego medico di radiazioni ionizzanti garantiscono il coinvolgimento di uno specialista in fisica medica e di un medico specialista di area radiologica.
Note all'art. 160: - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.