Art. 161 
 
Procedure (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articoli 18, commi 1, 3 e 4,
  56, comma 2, 58, lettere a), b), c),  f);  decreto  legislativo  26
  maggio 2000, n. 187, articolo 6, commi 1, 2, 5, articolo  7,  commi
  1, 2, 8, 10). 
 
  1. Il Ministero della salute, avvalendosi  dell'Istituto  superiore
di sanita', sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  e  con
il concorso delle societa' scientifiche, adotta linee  guida  per  le
procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate
e standardizzate, nonche'  i  criteri  per  individuare  le  pratiche
terapeutiche di medicina nucleare  non  standardizzate.  Nelle  linee
guida sono altresi' fornite raccomandazioni  ai  medici  prescriventi
relative ai criteri  di  appropriatezza  e  giustificazione,  nonche'
indicazioni sull'entita' delle dosi assorbite dai  pazienti  e  sulle
modalita' di intervento dello  specialista  in  fisica  medica.  Tali
linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di  cui  al
comma 1 si applicano le «Raccomandazioni per l'impiego corretto delle
apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 29  maggio  2010,  e  le  «Linee  guida  per  le
procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate
(articolo 6,  decreto  legislativo  n.  187/2000)»  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015, tenendo altresi' conto
delle raccomandazioni delle societa' scientifiche rilevanti. 
  3. Il responsabile dell'impianto  radiologico  provvede  affinche',
per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata ai  sensi  del
comma 1 e per l'utilizzo di ciascuna attrezzatura radiologica,  siano
redatti e adottati protocolli scritti di riferimento. 
  4. Il responsabile dell'impianto radiologico e  lo  specialista  in
fisica medica, per quanto di competenza, verificano e  assicurano  il
rispetto dei  livelli  diagnostici  di  riferimento,  secondo  quanto
indicato in allegato XXVI. In caso  di  scostamento  sistematico  dai
livelli diagnostici di  riferimento,  il  responsabile  dell'impianto
radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in accordo allo
stesso allegato XXVI. 
  5. L'esercente e il  responsabile  dell'impianto  radiologico,  per
quanto di competenza,  garantiscono  che  il  referto  relativo  alle
procedure  medico-radiologiche  sia   comprensivo   dell'informazione
relativa all'esposizione connessa alla  prestazione,  in  conformita'
alle linee guida in  materia  emanate  dal  Ministero  della  salute,
d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con il  concorso
delle istituzioni e societa' scientifiche. 
  6. Nelle more dell'emanazione di dette linee guida,  l'informazione
relativa all'esposizione, da riportarsi sul  referto,  e'  costituita
dall'indicazione della classe di  dose  (da  I  a  IV)  riconducibile
all'esame in questione, di cui all'allegato sub  B  dell'Accordo,  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Ministro della salute e le  Regioni  e  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee guida  per  la
diagnostica per immagini» -Atto rep.  n.2113  del  28  ottobre  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2005, S.O.. La
classe di dose dovra' essere individuata sulla base della tipologia e
delle  modalita'  di  effettuazione  degli  esami  radiologici  e  di
medicina nucleare e delle indicazioni fornite  dallo  specialista  in
fisica medica. Per  la  diagnostica  medico-nucleare  devono  inoltre
essere indicati il radiofarmaco e l'attivita' somministrata  espressa
in MBq. 
 
          Note all'art. 161: 
              -  Le  raccomandazioni  per  l'impiego  corretto  delle
          apparecchiature   TC   volumetriche   «Cone   beam»,   sono
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2010,  n.
          124. 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo  26
          maggio 2000, n.  87,  recante  attuazione  della  direttiva
          97/43/Euratom in  materia  di  protezione  sanitaria  delle
          persone  contro  i  pericoli  delle  radiazioni  ionizzanti
          connesse ad esposizioni mediche, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 luglio 2000, n. 157, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 6 (Procedure). - 1. Il  Ministero  della  sanita'
          adotta linee guida per le procedure  inerenti  le  pratiche
          radiologiche     clinicamente     sperimentato,     nonche'
          raccomandazioni ai  prescriventi  relative  ai  criteri  di
          riferimento, ivi  comprese  le  dosi,  per  le  esposizioni
          mediche che consentono  di  caratterizzare  la  prestazione
          sanitaria connessa con la pratica; tali  linee  guida  sono
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. Il responsabile dell'impianto radiologico provvede a
          che, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata
          ai sensi del comma 1, siano adottati protocolli scritti  di
          riferimento per ciascuna attrezzatura. 
              3.  L'esercente   e   il   responsabile   dell'impianto
          radiologico,  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,
          garantiscono che nelle procedure inerenti  la  radioterapia
          lo specialista si avvalga di un esperto in fisica medica  e
          che nelle  attivita'  di  medicina  nucleare  in  vivo  sia
          disponibile un esperto in fisica medica. Nelle linee  guida
          di cui al comma 1 sono  eventualmente  stabilite  le  altre
          pratiche  radiologiche  in  cui   debba   essere   previsto
          l'intervento di un esperto in fisica medica per  consulenza
          sull'ottimizzazione,  ivi  compresa   la   dosimetria   dei
          pazienti e la garanzia di qualita', compreso  il  controllo
          di qualita', nonche' per consulenza  su  problemi  connessi
          con la radioprotezione relativa alle  esposizioni  mediche,
          se richiesto. 
              4. Il Ministero della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita'  e  tenendo  conto   dell'evoluzione
          scientifica, nonche' degli orientamenti dell'Unione europea
          ed internazionali, adotta, con provvedimenti da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale,  raccomandazioni  concernenti  le
          verifiche   cliniche   che   debbono   essere    effettuate
          nell'ambito dell'esercizio professionale specialistico. 
              5. Il responsabile dell'impianto  radiologico  verifica
          ogni  due  anni  i  livelli  diagnostici   di   riferimento
          utilizzati nelle procedure di cui all'allegato II. In  caso
          di superamento costante dei livelli diagnostici lo  segnala
          all'esercente  che   adotta   gli   interventi   correttivi
          necessari  per  conformarsi  alle  linee   guida   di   cui
          all'allegato  II.  I  risultati  della   verifica   e   gli
          interventi   correttivi   eventualmente   effettuati   sono
          annotati su apposito registro.». 
              - Le linee guida per le procedure inerenti le  pratiche
          radiologiche clinicamente  sperimentate  (art.  6,  decreto
          legislativo n. 187/2000)  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015. 
              - Per i riferimenti normativi all'articolo 4 del citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  veda  nelle
          note all'art. 48. 
              - L'Accordo del 28  ottobre  2004,  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, tra il Ministro della salute e le regioni  e  province
          autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle
          «Linee guida per la diagnostica per immagini».  (Atto  rep.
          n. 2113), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  maggio
          2005, n. 100, S.O.