Art. 162 
 
                             Formazione 
 
  1. Le  universita',  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto,  assicurano  l'inserimento  di  adeguate  attivita'
didattiche   in   materia    di    radioprotezione    del    paziente
nell'esposizione medica all'interno degli ordinamenti  didattici  dei
corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche
di radiologia medica per immagini  e  radioterapia,  dei  diplomi  di
specializzazione   in   radiodiagnostica,   radioterapia,    medicina
nucleare, e delle specializzazioni  mediche  che  possono  comportare
attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico. 
  2. I professionisti sanitari che  operano  in  ambiti  direttamente
connessi con all'esposizione medica e, limitatamente  alle  tematiche
connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici  di
medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire  corsi  di
formazione in materia di  radioprotezione  del  paziente  nell'ambito
della formazione continua di  cui  all'articolo  16-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. 
  3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca  nell'ambito
del programma  di  educazione  continua  in  medicina  (ECM)  di  cui
all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua
nel settore salute» ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del
23 novembre 2017. 
  4.  I  crediti  specifici  in  materia  di  radioprotezione  devono
rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti
nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale,
i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica,  gli
infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento  dei
crediti complessivi previsti nel  triennio  per  gli  specialisti  in
fisica medica e per  i  medici  specialisti  e  gli  odontoiatri  che
svolgono attivita' complementare. 
  5. Per l'organizzazione e  la  predisposizione  dei  programmi  dei
corsi di cui al comma 2 e la  scelta  dei  docenti,  i  provider  ECM
accreditati secondo l'accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti,
istituzioni, associazioni e societa' scientifiche che comprendono tra
le proprie finalita', oltre alla radioprotezione  del  paziente,  uno
dei  seguenti  settori:  radiodiagnostica,   radioterapia,   medicina
nucleare o fisica medica, e che  siano  maggiormente  rappresentativi
nelle singole specialita'. 
  6. Entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari  Regionali   (AGENAS)
introduce  nel  proprio  «Manuale  nazionale  di  accreditamento  per
l'erogazione  di  eventi   ECM»   l'obiettivo   formativo   specifico
«Radioprotezione del paziente». 
 
          Note all'art. 162: 
              - Il testo dell'articolo 16-bisdel decreto  legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502,   recante   "Riordino   della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della legge 23 ottobre  1992,  n.  421",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.  305,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai  sensi  del
          presente  decreto,   la   formazione   continua   comprende
          l'aggiornamento professionale e la  formazione  permanente.
          L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva  al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare, formazione specifica in  medicina  generale,
          diretta  ad  adeguare   per   tutto   l'arco   della   vita
          professionale le conoscenze  professionali.  La  formazione
          permanente comprende le attivita' finalizzate a  migliorare
          le  competenze  e  le   abilita'   cliniche,   tecniche   e
          manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari  al
          progresso scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo  di
          garantire   efficacia,   appropriatezza,    sicurezza    ed
          efficienza alla assistenza prestata dal Servizio  sanitario
          nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
          presso le strutture sanitarie e  socio-sanitarie  impegnato
          nella sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato
          attraverso il conseguimento di appositi  crediti  formativi
          su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali  sia
          data rilevanza anche alla medicina  di  genere  e  all'eta'
          pediatrica,  e  multiprofessionali  nonche'   su   percorsi
          formativi di partecipazione diretta a programmi di  ricerca
          clinica multicentrici. 
              2. La formazione  continua  consiste  in  attivita'  di
          qualificazione   specifica   per    i    diversi    profili
          professionali,  attraverso  la  partecipazione   a   corsi,
          convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche  o
          private accreditate ai sensi del presente decreto,  nonche'
          soggiorni di studio e la  partecipazione  a  studi  clinici
          controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e
          di sviluppo. La formazione continua di cui al  comma  1  e'
          sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti  sia,
          in  misura  prevalente,  in  programmi   finalizzati   agli
          obiettivi prioritari del Piano sanitario  nazionale  e  del
          Piano  sanitario  regionale  nelle  forme  e   secondo   le
          modalita'  indicate  dalla  Commissione  di  cui   all'art.
          16-ter. 
              2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e  gli  altri
          operatori  delle  professioni   sanitarie,   obbligati   ai
          programmi di formazione continua di cui ai  commi  1  e  2,
          sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al
          periodo  di  espletamento  del  mandato   parlamentare   di
          senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere
          regionale.». 
              - L'Accordo del 2 febbraio, ai  sensi  dell'articolo  4
          del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  il
          Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano sul documento «La formazione continua  nel  settore
          salute»,  (Rep.  Atti  n.  14/CSR),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2017, n. 274. 
              - Per i riferimenti normativi all'articolo 4 del citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  veda  nelle
          note all'art. 48.