Art. 163 
 
Attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo
  60; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articoli  7,  commi
  4, 6, 13, articolo 8, e 9, comma 6). 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  autonome,  nell'ambito  del  sistema
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  formulano
indirizzi agli organi di vigilanza affinche'  tutte  le  attrezzature
radiologiche in uso siano  tenute  sotto  stretta  sorveglianza,  per
quanto riguarda  la  radioprotezione  del  paziente.  Gli  organi  di
vigilanza predispongono programmi  di  ispezione  che  tengono  conto
anche dell'entita' e della natura  dei  potenziali  pericoli  per  il
paziente associati alle pratiche mediche condotte presso le strutture
sanitarie  di  competenza.  Le  Regioni  e   le   Province   autonome
provvedono, altresi', affinche': 
    a)  solo  strutture  in  possesso  di  autorizzazione   sanitaria
regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo  8,  comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  intraprendano
pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti; 
    b) nell'ambito della  programmazione  sanitaria  si  tenga  conto
anche della necessita'  di  evitare  l'inutile  proliferazione  delle
attrezzature radiologiche. 
  2. L'esercente e' tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 48. 
  3. Il responsabile dell'impianto radiologico, tenendo  conto  delle
indicazioni fornite dallo  specialista  in  fisica  medica,  provvede
affinche', sulle attrezzature medico-radiologiche, siano: 
    a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia  della
qualita', compreso il controllo della  qualita'.  Rientrano  in  tali
programmi  anche  la  valutazione   della   dose   o   dell'attivita'
somministrata ai pazienti; 
    b) effettuate e documentate, secondo le norme  di  buona  tecnica
applicabili e tenuto conto delle indicazioni fornite dal  produttore,
le seguenti prove: 
      1) accettazione prima dell'entrata in uso; 
      2) corretto funzionamento a intervalli regolari; 
      3) corretto funzionamento dopo  ogni  intervento  rilevante  di
manutenzione; 
    c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove  necessarie
a esprimere il giudizio di idoneita' all'uso clinico. 
  4. Il responsabile dell'impianto radiologico,  provvede,  altresi',
affinche'  i  radiofarmaci  impiegati  in  medicina  nucleare   siano
preparati secondo le norme di buona preparazione di  cui  all'Accordo
28 ottobre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di  Bolzano  sul  documento  relativo  a  «Linee  guida  per
l'applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci  in
medicina nucleare». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23
novembre 2010. 
  5. Lo specialista  in  fisica  medica  esprime  il  giudizio  sulla
qualita' tecnica delle attrezzature medico-radiologiche in  relazione
ai risultati delle prove di cui al comma 3, lettera b). 
  6. Il responsabile dell'impianto radiologico esprime il giudizio di
idoneita' sull'uso clinico  delle  attrezzature  medico-radiologiche,
tenendo conto dei risultati del programma di controllo della qualita'
e delle  valutazioni  conseguenti  effettuate  dallo  specialista  in
fisica medica. Nel caso di  attrezzature  utilizzate  per  radiologia
interventistica, il responsabile  dell'impianto  acquisisce  e  tiene
conto anche delle valutazioni del medico specialista  che  svolge  la
pratica. 
  7. Le prove  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  punto  2),  sono
effettuate  dal  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica  o  dallo
specialista in fisica medica, sulla  base  delle  indicazioni  e  del
protocollo di esecuzione predisposti da quest'ultimo. 
  8. Il personale tecnico  in  servizio  in  strutture  del  servizio
sanitario nazionale o accreditate, che nei  cinque  anni  antecedenti
alla data di pubblicazione del presente decreto abbia  effettuato  in
modo continuativo e documentato in una determinata struttura le prove
di cui al comma 3, lettera b), punto 2), puo' continuare  a  svolgere
detta  attivita'  all'interno  della  struttura  medesima  sotto   la
responsabilita'  dello   specialista   in   fisica   medica,   previa
comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. 
  9. I soggetti  che  abbiano  esercitato  documentata  attivita'  di
controllo di qualita' delle  apparecchiature  radiologiche  ai  sensi
dell'articolo 7, comma  13,  del  decreto  legislativo  n.  187/2000,
possono continuare a svolgere detta attivita',  previa  comunicazione
all'organo di vigilanza.  Tali  soggetti  documentano  all'organo  di
vigilanza  medesimo  il  periodico  aggiornamento  professionale   in
materia di protezione del paziente. 
  10. Il Ministero della salute, sentito il  Consiglio  superiore  di
sanita', avvalendosi dell'Istituto Superiore  di  Sanita'  e  tenendo
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, nonche' degli orientamenti
tecnici dell'Unione europea  e  internazionali,  elabora  e  diffonde
linee guida concernenti i criteri specifici di  accettabilita'  delle
attrezzature medico-radiologiche,  al  fine  di  indicare  quando  e'
necessario un adeguato intervento correttivo o la  dismissione  delle
attrezzature. Nelle more dell'emanazione di tali linee guida  vengono
adottati i criteri di accettabilita' contenuti nei documenti  tecnici
pubblicati dalla Commissione europea e nelle norme di  buona  tecnica
applicabili. 
  11. L'esercente, il responsabile  dell'impianto  radiologico  e  lo
specialista in fisica medica tengono conto  delle  raccomandazioni  e
delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di
garanzia  della  qualita'  e  i  criteri  di   accettabilita'   delle
attrezzature  radiologiche  utilizzate  nelle  esposizioni   di   cui
all'articolo 156, commi 2 e 3. Ai  fini  dell'applicazione  di  detti
programmi  e  della  verifica   di   detti   criteri,   limitatamente
all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito
odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV,  caratterizzate  da
basso rischio radiologico, l'esercente puo' avvalersi dell'esperto di
radioprotezione  gia'  incaricato  della  sorveglianza   fisica   dei
lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all'organo di
vigilanza. Tale soggetto documenta all'organo di  vigilanza  medesimo
il periodico aggiornamento professionale. 
  12. L'esercente, su  segnalazione  del  responsabile  dell'impianto
radiologico,  adotta  gli  opportuni  interventi   correttivi   sulle
attrezzature medico-radiologiche e  provvede,  ove  necessario,  alla
loro dismissione. 
  13. Gli esami fluoroscopici senza intensificazione dell'immagine  o
tecniche analoghe sono  vietati.  Sono  altresi'  vietati  gli  esami
fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose. 
  14. Gli acceleratori di particelle con energia nominale superiore a
1 MeV, impiegati in radioterapia e acquisiti dopo la data di  entrata
in vigore del presente decreto, devono essere dotati  di  sistemi  di
registrazione  e  verifica   dei   parametri   di   trattamento;   le
apparecchiature gia' in  esercizio  devono  essere  dotate  di  detti
sistemi entro due anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  15.  Le  apparecchiature  radiologiche  impiegate  per   radiologia
interventistica devono essere munite di un dispositivo che informi il
medico specialista o il tecnico sanitario di radiologia medica, circa
la quantita' di radiazioni ionizzanti  prodotta  dall'apparecchiatura
nel corso della procedura. 
  16.  Le  apparecchiature  radiologiche  impiegate  per   radiologia
interventistica, tomografia computerizzata, nonche' quelle  impiegate
per scopi di pianificazione, guida e verifica acquisite dopo la  data
di entrata in vigore del presente decreto, devono essere munite di un
dispositivo che informi  il  medico  specialista,  al  termine  della
procedura,  sui  parametri  utili  alla  valutazione  della  dose  al
paziente. 
  17. Le apparecchiature radiologiche  per  procedure  di  radiologia
interventistica e tomografia computerizzata, acquisite dopo  la  data
di entrata in vigore del presente decreto, devono  essere  dotate  di
sistemi di ottimizzazione della dose. 
  18.  Tutte  le  apparecchiature  radiologiche  utilizzate  per   la
radiologia  interventistica,  la  tomografia  computerizzata   e   la
radiodiagnostica specialistica, acquisite dopo la data di entrata  in
vigore del presente decreto, dovranno essere in grado  di  trasferire
le  informazioni  di  cui  ai  commi  15  e  16  nella  registrazione
dell'esame. 
  19. Le apparecchiature radiologiche impiegate  in  radiodiagnostica
devono  essere  munite  di  un  indicatore  che  informi  il   medico
specialista sui parametri che permettono la valutazione della dose al
paziente. Qualora non sia tecnicamente  possibile  disporre  di  tale
indicatore, lo specialista in fisica medica  individua  le  procedure
per  determinare  un  adeguato  indice  di  dose  che   consenta   la
valutazione della dose al paziente standard. 
 
          Note all'art. 163: 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
          recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
          norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
          305, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 8, comma 4, del citato decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' recita: 
              «Art. 8.  (Disciplina  dei  rapporti  per  l'erogazione
          delle prestazioni assistenziali). - (Omissis). 
              4.  Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni  in
          materia di autorizzazione  e  vigilanza  sulle  istituzioni
          sanitarie private a norma dell'articolo 43 della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,   con   atto   di   indirizzo   e
          coordinamento,   emanato   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
          e organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle
          attivita' sanitarie da parte delle  strutture  pubbliche  e
          private e la periodicita' dei  controlli  sulla  permanenza
          dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo  e  coordinamento
          e' emanato entro il  31  dicembre  1993  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri e principi direttivi: 
                a)  garantire  il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale; 
                b) garantire il  perseguimento  degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre 1992,  concernente  la  "Definizione  dei  livelli
          uniformi  di  assistenza  sanitaria"   ovvero   dal   Piano
          sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1,  comma
          4, lett. b); 
                c) assicurare l'adeguamento delle strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; 
                d)  assicurare  l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia; 
                e) garantire l'osservanza delle  norme  nazionali  in
          materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
          protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,   continuita'
          elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene  dei  luoghi
          di  lavoro,   protezione   dalle   radiazioni   ionizzanti,
          eliminazione delle  barriere  architettoniche,  smaltimento
          dei  rifiuti,  condizioni  microclimatiche,   impianti   di
          distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al  fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio; 
                f)   prevedere   l'articolazione   delle    strutture
          sanitarie  in  classi  differenziate  in   relazione   alla
          tipologia delle prestazioni erogabili; 
                g) prevedere l'obbligo di  controllo  della  qualita'
          delle prestazioni erogate; 
                h)  definire  i  termini  per   l'adeguamento   delle
          strutture  e   dei   presidi   gia'   autorizzati   e   per
          l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di  garantire
          un  adeguato  livello   di   qualita'   delle   prestazioni
          compatibilmente con le risorse a disposizione.». 
              - L'Accordo del 28 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo
          4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  tra  il
          Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  sul  documento  relativo  a  «Linee   guida   per
          l'applicazione  delle  norme  di  buona  preparazione   dei
          radiofarmaci in medicina  nucleare»,  (Repertorio  atti  n.
          192/CSR),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   23
          novembre 2010, n. 274. 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. 
              2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate dal Ministero della sanita' che si  avvale,  per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          sanita', dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
          sicurezza  del  lavoro,  degli   Istituti   zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,  dell'Agenzia  nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
          dell'ENEA. 
              3. I dipartimenti di prevenzione, tramite  la  regione,
          acquisiscono dall'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   ogni
          informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi  per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle
          anzidette   informazioni   anche    attraverso    strumenti
          telematici.».