Art. 164 
 
Documentazione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,  articolo
                             8, comma 9) 
 
  1. Il responsabile dell'impianto radiologico: 
    a) provvede affinche', all'interno del manuale di qualita', siano
inseriti almeno gli elementi contenuti nell'allegato XXVIII parte  I,
tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista  in  fisica
medica o, nei casi consentiti, dall'esperto di radioprotezione; 
    b) provvede affinche' vengano  registrati  almeno  i  dati  e  le
valutazioni, come indicato nell'allegato XXVIII parte II; 
    c) conserva le informazioni di cui alla lettera  precedente,  con
le modalita' stabilite  nell'allegato  XXVIII  parte  II,  ovvero  su
supporto informatico, nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per
l'Italia digitale.