Art. 164 Documentazione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 8, comma 9) 1. Il responsabile dell'impianto radiologico: a) provvede affinche', all'interno del manuale di qualita', siano inseriti almeno gli elementi contenuti nell'allegato XXVIII parte I, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica o, nei casi consentiti, dall'esperto di radioprotezione; b) provvede affinche' vengano registrati almeno i dati e le valutazioni, come indicato nell'allegato XXVIII parte II; c) conserva le informazioni di cui alla lettera precedente, con le modalita' stabilite nell'allegato XXVIII parte II, ovvero su supporto informatico, nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale.