Art. 165 
 
Pratiche speciali (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli. 57, comma  1,
  lettera d), 6, comma 1 ultimo  capoverso;  decreto  legislativo  26
  maggio 2000, n. 187, articolo 9). 
 
  1.  L'esercente  e  il  responsabile   dell'impianto   radiologico,
nell'ambito delle rispettive competenze, individuano  gli  interventi
da   attuarsi   ai   fini   dell'applicazione   del   principio    di
giustificazione e di ottimizzazione alle pratiche che comportano,  in
particolare, esposizioni di soggetti: 
    a) in eta' pediatrica; 
    b) esposti nell'ambito di programmi di screening; 
    c) esposti nell'ambito di pratiche radiologiche comportanti  alte
dosi per il paziente, come puo'  avvenire  nel  caso  delle  seguenti
procedure: 
      1) radiologia interventistica; 
      2) tomografia computerizzata; 
      3) medicina nucleare; 
    d) sottoposti a trattamenti radioterapeutici. 
  2. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera c), punto 1), devono
essere    utilizzate    apparecchiature    radiologiche    a     cio'
specificatamente dedicate. 
  3. Per i professionisti sanitari coinvolti nelle pratiche di cui al
comma  1  devono  essere  previste  specifiche  attivita'  formative,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 162, commi 2 e 3. 
  4. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettere a) e  b),  per  le
quali non siano disponibili livelli diagnostici  di  riferimento,  il
responsabile  dell'impianto   radiologico   provvede   affinche'   lo
specialista  in  fisica  medica   esegua   valutazioni   dosimetriche
periodiche. La documentazione relativa alle modalita' e agli esiti di
tali valutazioni integra quella prevista dall'articolo 164. 
  5. Per le esposizioni di cui al comma 1,  lettera  b),  l'esercente
garantisce la partecipazione agli audit clinici di  cui  all'articolo
168, comma 5. 
  6. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto  1),  il
responsabile dell'impianto radiologico: 
    a) indica, nell'ambito del  programma  di  controllo  e  garanzia
della qualita', i criteri e le modalita' di follow-up sul paziente di
eventuali reazioni tissutali che interessino la cute  e  gli  annessi
cutanei; 
    b) prevede specifiche attivita' di formazione e addestramento, in
collaborazione  con  lo  specialista  in  fisica  medica,  in  merito
all'utilizzo dell'apparecchiatura  radiologica  e  all'ottimizzazione
del suo impiego; 
    c) definisce, in collaborazione  con  lo  specialista  in  fisica
medica, sulla base del  monitoraggio  di  cui  al  comma  7  e  delle
indicazioni fornite dalle norme tecniche e linee guida applicabili, i
livelli diagnostici di riferimento il  cui  superamento  implichi  la
verifica delle procedure di ottimizzazione o la  possibilita'  di  un
particolare follow-up per il paziente. 
  7. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c),  punto  1,  il
responsabile  dell'impianto   radiologico   provvede   affinche'   lo
specialista in fisica medica  effettui,  attraverso  l'impiego  degli
indicatori dosimetrici forniti dall'apparecchiatura  radiologica,  le
valutazioni dosimetriche e un monitoraggio periodico, almeno annuale,
delle dosi assorbite dal paziente. 
  8. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c),  punto  1,  il
medico  specialista  informa  il  paziente  sui  rischi   radiologici
connessi con la procedura e si assicura che il documento di  consenso
sia esplicito rispetto a tali rischi. 
  9. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c),  punto  1,  lo
specialista in fisica medica, nell'ambito della predisposizione delle
procedure del controllo della qualita', provvede  alla  verifica  dei
dispositivi di misura previsti all'articolo 163, commi 15  e  16.  Il
medico  specialista  tiene  conto  delle  informazioni  fornite   dai
suddetti  dispositivi,  al  fine  di  adottare  le  eventuali  misure
correttive, compatibili con le finalita' cliniche. 
  10. L'esercente e il responsabile  dell'impianto  radiologico,  per
quanto  di  rispettiva  competenza,  tengono  conto  delle  verifiche
effettuate dallo specialista in fisica  medica  per  adottare  misure
correttive eventualmente necessarie. 
  11. Nelle attivita' di radioterapia, l'esercente e il  responsabile
dell'impianto radiologico, nell'ambito delle  rispettive  competenze,
garantiscono che lo specialista in fisica medica: 
    a)  effettui  la  pianificazione  dosimetrica  sulla  base  delle
prescrizioni del medico specialista; 
    b) collabori all'ottimizzazione del processo terapeutico; 
    c) collabori alla prevenzione  delle  esposizioni  accidentali  o
indebite; 
    d)  predisponga  le  procedure  per  la  valutazione  delle  dosi
somministrate ai pazienti durante i trattamenti  e  ne  verifichi  la
corretta applicazione.