Art. 166 
 
Protezione  particolare  durante  la  gravidanza   e   l'allattamento
  (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo  62;  decreto  legislativo  26
  maggio 2000, n. 187, articolo 10). 
 
  1. Il medico prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o
del trattamento, il medico specialista, devono effettuare un'anamnesi
per indagare un eventuale stato di gravidanza della  paziente,  e  si
informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se la  donna
interessata allatta al seno. 
  2. Per le pratiche che, su indicazione dello specialista in  fisica
medica, espongono l'utero a dosi potenzialmente superiori a 1mSv, nei
casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa o nei casi in  cui
sia accertata, il medico specialista  fornisce  allo  specialista  in
fisica medica medesimo le informazioni  necessarie  alla  valutazione
della dose che derivera' al nascituro  a  seguito  della  prestazione
diagnostica  o  terapeutica.  Il  medico  specialista  porra'  quindi
particolare  attenzione  alla  giustificazione,  alla  necessita'   o
all'urgenza, considerando la possibilita' di procrastinare l'indagine
o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia
non possano essere procrastinate, il medico  specialista  informa  la
donna o un suo rappresentante dei rischi derivanti al nascituro.  Nel
caso in cui si debba procedere comunque  all'esposizione,  il  medico
specialista e il tecnico sanitario di radiologia medica,  nell'ambito
delle rispettive competenze, devono porre particolare  attenzione  al
processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro. 
  3. Nel caso in cui una paziente in stato  di  gravidanza  riferisca
successivamente  allo  svolgimento  della  pratica   radiologica   la
probabile sussistenza di tale  stato  al  momento  della  stessa,  il
medico specialista fornisce le informazioni del caso sui  rischi  per
il nascituro, previa valutazione da parte dello specialista in fisica
medica della dose assorbita dal nascituro medesimo. 
  4. Nei  casi  di  somministrazione  di  radiofarmaci  a  donne  che
allattano  al  seno,   particolare   attenzione   e'   rivolta   alla
giustificazione della procedura, tenendo  conto  della  necessita'  o
dell'urgenza, e al processo di ottimizzazione,  che  deve  riguardare
sia la madre che il figlio; le prescrizioni del  medico  specialista,
in questi casi, possono comportare anche la sospensione temporanea  o
definitiva dell'allattamento. 
  5.  Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi  1,  2  e  4,   il
responsabile dell'impianto radiologico deve  assicurare  che  vengano
esposti avvisi  atti  a  segnalare  il  potenziale  pericolo  per  il
nascituro,  o  per  il  lattante  nel  caso  di  somministrazione  di
radiofarmaci; tali avvisi non sostituiscono l'informazione di cui  al
comma 2, e devono esplicitamente invitare la paziente a comunicare al
medico specialista, o al tecnico sanitario di radiologia  medica,  lo
stato di gravidanza  certa,  presunta  o  potenziale,  o  l'eventuale
situazione di allattamento.