Art. 167 
 
Esposizioni  accidentali  e  indebite   (direttiva   59/2013/EURATOM,
  articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n.  187,  articolo
  11). 
 
  1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico adottano
tutte le procedure ragionevoli per ridurre al minimo la  probabilita'
e l'entita' delle esposizioni accidentali o  indebite  delle  persone
soggette a esposizione medica. 
  2. L'esercente attua, per tutte le esposizioni mediche, un  sistema
appropriato per la registrazione e l'analisi di eventi  implicanti  o
potenzialmente  implicanti  esposizioni   accidentali   o   indebite,
commisurato al rischio radiologico associato alla pratica. 
  3. I professionisti sanitari che  svolgono  aspetti  pratici  delle
procedure comunicano tempestivamente  al  responsabile  dell'impianto
radiologico,  secondo  le  modalita'   da   questi   definite,   ogni
situazione, anche  solo  potenziale,  di  esposizione  accidentale  o
indebita occorsa. 
  4. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui
all'articolo 161, comma 3, nonche' quanto previsto dai  programmi  di
garanzia  della   qualita'   dovranno   essere   redatti   anche   in
considerazione della  prevenzione  delle  esposizioni  accidentali  e
indebite. 
  5. Nelle  pratiche  radioterapeutiche,  lo  specialista  in  fisica
medica definisce procedure di valutazione dei rischi  di  esposizioni
accidentali e  indebite  e  fornisce  al  responsabile  dell'impianto
radiologico le indicazioni necessarie a prevenirle; tali  indicazioni
sono elaborate sulla base delle raccomandazioni e delle  informazioni
disponibili a livello internazionale. 
  6. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, il  responsabile
dell'impianto radiologico  adotta  tutte  le  misure  ragionevolmente
attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre
l'entita' e la probabilita' che dosi, accidentali o  indebite,  siano
assorbite dai pazienti nel corso di pratiche radioterapeutiche. 
  7. Nell'ambito della formazione continua prevista all'articolo 162,
commi  2  e  3,  per  il  personale  coinvolto  nelle  procedure   di
radioterapia  devono   essere   previsti   percorsi   formativi   che
comprendano,  per  quanto  di  competenza  delle  rispettive   figure
professionali: 
    a) la gestione del rischio clinico specifico; 
    b) lo sviluppo della sensibilita' e della capacita' di  segnalare
gli eventi avversi; 
    c) lo sviluppo  della  capacita'  di  implementare  metodiche  di
prevenzione e di analisi proattiva del rischio. 
  8. Il responsabile dell'impianto radiologico: 
    a) informa il medico prescrivente, il  medico  specialista  e  il
paziente o un suo rappresentante su eventuali esposizioni indebite  o
accidentali clinicamente significative e sulle  conseguenze  da  esse
derivanti; 
    b) nel  caso  di  esposizioni  indebite  o  accidentali  avvenute
nell'ambito di  trattamenti  radioterapeutici,  informa  la  funzione
aziendale deputata alla gestione  del  rischio  clinico,  cosi'  come
prevista dall'Intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  del  20  marzo  2008  concernente  la
gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure
(Rep. atti n. 116/CSR), ai fini della  comunicazione  dell'evento  al
sistema informativo per  il  monitoraggio  degli  errori  in  sanita'
(SIMES) istituito presso il Ministero della salute. I risultati delle
indagini e le misure correttive adottate sono comunicati al Ministero
della salute entro un anno dal verificarsi dell'evento. 
  9. Il Ministero della salute  provvede  affinche'  nell'ambito  del
sistema SIMES sia prevista la definizione  di  uno  specifico  evento
sentinella relativo a esposizioni accidentali o indebite a radiazioni
ionizzanti. 
 
          Note all'art. 167: 
              - L'Intesa del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni
          e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  concernente
          la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti
          e delle cure, e' stata adottata ai sensi  dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131  (Rep.  Atti  n.
          116/CSR). 
              - Il testo dell'articolo 8,  comma  6,  della  legge  5
          giugno   2003,   n.   131,   recante   "Disposizioni    per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  Legge
          Costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, cosi' recita: 
              «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis). 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.».