Art. 168 
 
Valutazione delle dosi alla popolazione e  audit  clinici  (direttiva
  59/2013/EURATOM, articolo 66; decreto legislativo 26  maggio  2000,
  n. 187, articolo 12). 
 
  1.  L'esercente,  il  responsabile  dell'impianto  radiologico,  il
medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia  medica  e  lo
specialista in fisica medica, per quanto  di  competenza,  provvedono
affinche' le indagini, i trattamenti con radiazioni  ionizzanti  e  i
principali  parametri  tecnici  a  essi  relativi  siano   registrati
singolarmente  su  supporto  informatico,   anche   ai   fini   della
predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del  confronto  rispetto
ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili. 
  2. La registrazione dei dati di cui al comma 1 avviene nel rispetto
delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
  3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e successivamente con cadenza  quadriennale,  gli  esercenti
provvedono a trasmettere alla Regione o alla  Provincia  autonoma  di
competenza i dati definiti con decreto del  Ministero  della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi  con
il concorso dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'  e  delle  societa'
scientifiche entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto.  Nelle  more  dell'emanazione  di  detto  decreto,
relativamente  alle  attivita'  di  radiodiagnostica  e  di  medicina
nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX. 
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
a valutare le entita' e variabilita' delle esposizioni a scopo medico
della popolazione  residente,  tenendo  conto  dei  dati  complessivi
dell'attivita' sanitaria in loro possesso.  Le  valutazioni  dovranno
essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento  della
Commissione  europea   «Radiation   Protection   154»   o   documenti
successivi, secondo lo schema  indicato  nel  decreto  del  Ministero
della salute di cui al comma 3. 
  5. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  anche
sulla base delle  valutazioni  di  cui  al  comma  4,  promuovono  la
realizzazione di audit clinici, tenendo in conto le indicazioni della
pubblicazione  Radiation  Protection  159   -   European   Commission
Guidelines on clinical audit for medical radiological practices  -  e
successive modifiche, finalizzati  al  miglioramento  continuo  della
qualita'  e   della   sicurezza   delle   prestazioni   radiologiche,
radioterapeutiche e  di  medicina  nucleare  erogate,  nonche'  delle
modalita' di verifica della loro giustificazione e appropriatezza.  I
risultati degli audit sono trasmessi al Ministero della  salute,  che
puo' emanare ulteriori raccomandazioni in materia. 
  6. Le valutazioni di cui al comma 4 e i dati  di  cui  al  comma  3
vengono inviati dalle Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni  dalla  data  di
applicazione del presente decreto,  e  successivamente  ogni  quattro
anni,  ai  fini  di  una  valutazione  complessiva,  anche  a   scopo
epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto Superiore di
Sanita'. 
  7. Il Ministero della salute con l'Istituto Superiore  di  Sanita',
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  organizza
periodicamente   una   valutazione   del    quadro    nazionale    di
radioprotezione del paziente e richiede su  tale  tema  una  verifica
inter pares internazionale, al fine di garantire che siano  raggiunti
elevati standard di sicurezza e qualita'.