Art. 169 
 
Pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a  scopo
  non medico con attrezzature medico-radiologiche (direttiva  59/2013
  /EURATOM, articolo 22). 
 
  1. Sono consentite, esclusivamente presso  strutture  sanitarie  in
possesso  di  autorizzazione  sanitaria  regionale  e  dei  requisiti
stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  502,   le   seguenti   pratiche   implicanti
l'esposizione intenzionale a radiazioni  ionizzanti  di  persone  con
metodiche per immagini  a  scopo  non  medico  mediante  attrezzature
medico-radiologiche: 
    a) tecniche diagnostiche ai fini dell'accertamento preventivo dei
requisiti di idoneita' fisica al lavoro, su richiesta  di  un  medico
prescrivente recante la motivazione, ferme restando  le  disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  in  materia  di
sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 
    b) tecniche diagnostiche nell'ambito di procedure medico-legali o
assicurative che non presentano un beneficio diretto  per  la  salute
delle persone esposte, su richiesta di un medico prescrivente recante
la motivazione; 
    c) tecniche  diagnostiche  ai  fini  della  determinazione  della
minore  eta',   eseguite   presso   strutture   sanitarie   pubbliche
possibilmente   dotate   di   reparti   pediatrici,   su    richiesta
dell'autorita' giudiziaria; 
    d) tecniche diagnostiche ai fini dell'identificazione di  oggetti
occultati all'interno del  corpo  umano,  eseguite  presso  strutture
sanitarie pubbliche su richiesta dell'autorita' giudiziaria. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d): 
    a) sono generalmente accettate e giustificate  le  procedure  che
comportano esposizioni a basse dosi.  Le  pratiche  comportanti  alte
dosi, in particolare la tomografia computerizzata, sono  in  generale
da ritenersi non giustificate  per  scopi  non  medici,  fatto  salvo
quanto previsto alla lettera c); 
    b) sono da ritenersi generalmente  accettate  e  giustificate  le
applicazioni specifiche su  soggetti  adulti  e  donne  non  in  eta'
fertile. Nei confronti dei  minori  sono  da  ritenersi  giustificate
esclusivamente le pratiche  finalizzate  alla  tutela  giuridica  del
minore medesimo, in particolare quelle di cui al  comma  1),  lettera
c); 
    c) tutte le singole  procedure  che  comportano  esposizioni  con
metodiche per immagini a scopo non medico  devono  essere  effettuate
esclusivamente   previa   giustificazione   individuale   sotto    la
responsabilita' clinica di un medico specialista in radiodiagnostica,
tenendo conto degli  obiettivi  specifici  della  procedura  e  delle
caratteristiche della persona interessata. Nei casi di cui  al  comma
1, lettera a), e' vietata l'esecuzione di  accertamenti  radiografici
in  via  routinaria  e  generalizzata  in  assenza   di   valutazioni
individuali; 
    d)   devono   essere   applicate   le   prescrizioni   pertinenti
l'esposizione medica di  cui  al  presente  Titolo,  comprese  quelle
relative alle attrezzature, all'ottimizzazione, alle responsabilita',
alla formazione e alla protezione particolare in caso di  gravidanza,
nonche' al coinvolgimento, se opportuno, dello specialista in  fisica
medica; 
    e) devono essere  fornite  dal  medico  specialista  informazioni
sulla pratica alla persona che  sara'  esposta,  a  cui  deve  essere
richiesto  il  consenso,  salvo   che   sia   diversamente   disposto
dall'autorita' giudiziaria. 
  3. Il Ministero della salute elabora,  ove  appropriato,  ulteriori
criteri  e  prescrizioni,   inclusi   eventuali   specifici   livelli
diagnostici di riferimento  nel  caso  di  utilizzo  di  attrezzature
medico-radiologiche, ai fini dell'applicazione del presente articolo,
sentite le istituzioni e societa' scientifiche di riferimento. 
 
          Note all'art. 169: 
              - Per i riferimenti normativi all'articolo 8, comma  4,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  si  veda
          nelle note all'art. 163. 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per i riferimenti normativi  all'articolo  13,  della
          citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si veda nelle  note
          all'art. 50.