Art. 169 Pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a scopo non medico con attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013 /EURATOM, articolo 22). 1. Sono consentite, esclusivamente presso strutture sanitarie in possesso di autorizzazione sanitaria regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le seguenti pratiche implicanti l'esposizione intenzionale a radiazioni ionizzanti di persone con metodiche per immagini a scopo non medico mediante attrezzature medico-radiologiche: a) tecniche diagnostiche ai fini dell'accertamento preventivo dei requisiti di idoneita' fisica al lavoro, su richiesta di un medico prescrivente recante la motivazione, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori; b) tecniche diagnostiche nell'ambito di procedure medico-legali o assicurative che non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone esposte, su richiesta di un medico prescrivente recante la motivazione; c) tecniche diagnostiche ai fini della determinazione della minore eta', eseguite presso strutture sanitarie pubbliche possibilmente dotate di reparti pediatrici, su richiesta dell'autorita' giudiziaria; d) tecniche diagnostiche ai fini dell'identificazione di oggetti occultati all'interno del corpo umano, eseguite presso strutture sanitarie pubbliche su richiesta dell'autorita' giudiziaria. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d): a) sono generalmente accettate e giustificate le procedure che comportano esposizioni a basse dosi. Le pratiche comportanti alte dosi, in particolare la tomografia computerizzata, sono in generale da ritenersi non giustificate per scopi non medici, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); b) sono da ritenersi generalmente accettate e giustificate le applicazioni specifiche su soggetti adulti e donne non in eta' fertile. Nei confronti dei minori sono da ritenersi giustificate esclusivamente le pratiche finalizzate alla tutela giuridica del minore medesimo, in particolare quelle di cui al comma 1), lettera c); c) tutte le singole procedure che comportano esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico devono essere effettuate esclusivamente previa giustificazione individuale sotto la responsabilita' clinica di un medico specialista in radiodiagnostica, tenendo conto degli obiettivi specifici della procedura e delle caratteristiche della persona interessata. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), e' vietata l'esecuzione di accertamenti radiografici in via routinaria e generalizzata in assenza di valutazioni individuali; d) devono essere applicate le prescrizioni pertinenti l'esposizione medica di cui al presente Titolo, comprese quelle relative alle attrezzature, all'ottimizzazione, alle responsabilita', alla formazione e alla protezione particolare in caso di gravidanza, nonche' al coinvolgimento, se opportuno, dello specialista in fisica medica; e) devono essere fornite dal medico specialista informazioni sulla pratica alla persona che sara' esposta, a cui deve essere richiesto il consenso, salvo che sia diversamente disposto dall'autorita' giudiziaria. 3. Il Ministero della salute elabora, ove appropriato, ulteriori criteri e prescrizioni, inclusi eventuali specifici livelli diagnostici di riferimento nel caso di utilizzo di attrezzature medico-radiologiche, ai fini dell'applicazione del presente articolo, sentite le istituzioni e societa' scientifiche di riferimento.
Note all'art. 169: - Per i riferimenti normativi all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note all'art. 163. - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti normativi all'articolo 13, della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si veda nelle note all'art. 50.