Art. 171 
 
Modifiche degli allegati al presente Titolo (decreto  legislativo  26
  maggio 2000, n. 187, articolo 15, comma 3). 
 
  1. Il Ministro della salute,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita', provvede a dare attuazione  alle  disposizioni  che  saranno
adottate dalla Commissione europea per le  parti  in  cui  modificano
modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di  ordine  tecnico   degli
allegati; tale decreto  e'  adottato,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, del lavoro e
delle politiche sociali e dello sviluppo  economico,  ogni  qualvolta
tali disposizioni prevedano, per l'attuazione di tali  punti,  poteri
discrezionali.