Art. 171 Modifiche degli allegati al presente Titolo (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 15, comma 3). 1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', provvede a dare attuazione alle disposizioni che saranno adottate dalla Commissione europea per le parti in cui modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico degli allegati; tale decreto e' adottato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, ogni qualvolta tali disposizioni prevedano, per l'attuazione di tali punti, poteri discrezionali.