Art. 53
Programmi di giustizia riparativa
1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi
europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due
mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi
comprendono:
a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa
e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra
la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato
diverso da quello per cui si procede;
b) il dialogo riparativo;
c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto
nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come
autore dell'offesa.