Art. 54
Attivita' preliminari
1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia
riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori e da
colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a
fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a
raccogliere il consenso, nonche' a verificare la fattibilita' dei
programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e
della vittima del reato hanno facolta' di intervenire ai colloqui
preliminari, su richiesta delle persone interessate.