Art. 54 
 
                        Attivita' preliminari 
 
  1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi  di  giustizia
riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori  e  da
colloqui tra il mediatore  e  ciascuno  dei  partecipanti  diretti  a
fornire  le  informazioni  previste  dall'articolo  47,  comma  3,  a
raccogliere il consenso, nonche' a  verificare  la  fattibilita'  dei
programmi stessi. 
  2. I difensori della persona indicata  come  autore  dell'offesa  e
della vittima del reato hanno facolta'  di  intervenire  ai  colloqui
preliminari, su richiesta delle persone interessate.