Art. 54 Attivita' preliminari 1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonche' a verificare la fattibilita' dei programmi stessi. 2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.