Art. 55 
 
                     Svolgimento degli incontri 
 
  1. I programmi di giustizia  riparativa  si  svolgono  in  spazi  e
luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare
riservatezza e indipendenza. 
  2. Nello svolgimento  degli  incontri  i  mediatori  assicurano  il
trattamento  rispettoso,  non  discriminatorio  ed  equiprossimo  dei
partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessita' del caso. 
  3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte  le  fasi  del
programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in
relazione alla loro capacita', fermo  quanto  previsto  dall'articolo
54, comma 2. 
  4. Il mediatore,  anche  su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria
procedente,  invia  comunicazioni  sullo  stato  e  sui   tempi   del
programma.