Art. 55
Svolgimento degli incontri
1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e
luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare
riservatezza e indipendenza.
2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il
trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei
partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessita' del caso.
3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del
programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in
relazione alla loro capacita', fermo quanto previsto dall'articolo
54, comma 2.
4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorita' giudiziaria
procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del
programma.