Art. 56 Disciplina degli esiti riparativi 1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo puo' essere simbolico o materiale. 2. L'esito simbolico puo' comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunita', accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 3. L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori. 4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. 5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.