Art. 56
Disciplina degli esiti riparativi
1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo
puo' essere simbolico o materiale.
2. L'esito simbolico puo' comprendere dichiarazioni o scuse
formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla
comunita', accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.
3. L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento del danno, le
restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a
conseguenze ulteriori.
4. E' garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per
l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e
della vittima del reato hanno facolta' di assistere i partecipanti
nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.