Art. 56 
 
                  Disciplina degli esiti riparativi 
 
  1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo,  questo
puo' essere simbolico o materiale. 
  2.  L'esito  simbolico  puo'  comprendere  dichiarazioni  o   scuse
formali,  impegni  comportamentali  anche  pubblici  o  rivolti  alla
comunita', accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. 
  3. L'esito materiale puo' comprendere il risarcimento del danno, le
restituzioni, l'adoperarsi per elidere  o  attenuare  le  conseguenze
dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato  a
conseguenze ulteriori. 
  4.  E'  garantita  alle  parti  l'assistenza  dei   mediatori   per
l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico. 
  5. I difensori della persona indicata  come  autore  dell'offesa  e
della vittima del reato hanno facolta' di  assistere  i  partecipanti
nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.