Articolo 127. 
 
         Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati. 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  6   del   codice,   per
l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di
cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori  pari  o  superiori
alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d),  le  stazioni
appaltanti procedono alternativamente: 
  a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di
cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E; 
  b) mediante avviso  di  pre-informazione,  pubblicato  con  cadenza
continuativa per periodi non superiori a ventiquattro  mesi,  recante
le informazioni di  cui  allegato  II.6,  Parte  I,  lettera  F,  con
l'avvertenza   che   l'aggiudicazione   avverra'   senza    ulteriore
pubblicazione di un avviso di indizione di gara. 
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  non  si  applicano  quando  e'
utilizzata, in presenza dei presupposti  previsti  dall'articolo  76,
una procedura negoziata senza pubblicazione di bando. 
  3. L'avvenuto affidamento del servizio e'  reso  noto  mediante  la
pubblicazione di avviso di aggiudicazione  dicui  all'allegato  II.6,
Parte I, lettera G. E'  possibile  raggruppare  gli  avvisi  su  base
trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al  piu'
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
  4. I bandi e gli avvisi di gara per  gli  affidamenti  nei  settori
speciali di cui all'articolo 173 contengono le  informazioni  di  cui
all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli  di  formulari
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 
  5.  Gli  avvisi  di  cui  al  presente  articolo  sono   pubblicati
conformemente all'articolo 164.