(Allegato Tecnico-art. 4)
                               Art. 4. 
 
Articolo 26. Criteri tecnici e  procedure  semplificate  di  adeguata
                      verifica della clientela 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  26,  per  soggetti  e
prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei  proventi
di  attivita'  criminose   o   di   finanziamento   del   terrorismo,
s'intendono: 
    a) autorita' o organismi pubblici che agiscano  come  clienti,  a
condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
      1) il  cliente  sia  stato  incaricato  di  funzioni  pubbliche
conformemente al trattato  sull'Unione  europea,  ai  trattati  sulle
Comunita' europee o  alla  legislazione  secondaria  della  Comunita'
europea; 
      2)  l'identita'  del  cliente  sia  pubblicamente  disponibile,
trasparente e certa; 
      3) le  attivita'  del  cliente,  cosi'  come  le  sue  pratiche
contabili, siano trasparenti; 
      4) il cliente renda conto del proprio operato a  un'istituzione
europea o alle autorita' di uno Stato  comunitario,  ovvero  esistano
procedure di controlli  e  contrappesi  che  assicurino  la  verifica
dell'attivita' del cliente; 
    b)  entita'  giuridiche  diverse  dalle  autorita'  o   organismi
pubblici di  cui  alla  precedente  lettera  a),  che  agiscano  come
clienti,  a  condizione  che  siano  soddisfatti  tutti  i   seguenti
requisiti: 
      1) il cliente sia un'entita' che eserciti attivita' finanziarie
che  esulino  dall'ambito  di  applicazione  dell'articolo  2   della
direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa  la  legislazione
nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva; 
      2)  l'identita'  del  cliente  sia  pubblicamente  disponibile,
trasparente e certa; 
      3) in base al diritto  nazionale,  il  cliente  abbia  ottenuto
un'autorizzazione  per  esercitare   le   attivita'   finanziarie   e
l'autorizzazione possa essere rifiutata se  le  autorita'  competenti
non  ottengano  soddisfacente  convinzione  circa  la  competenza   e
l'onorabilita'   delle   persone   che   dirigono    o    dirigeranno
effettivamente  l'attivita'  di  tale  entita'  o  del  suo  titolare
effettivo; 
    4) il cliente sia soggetto a controllo,  ai  sensi  dell'articolo
37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita'
competenti  per  quanto  riguarda  l'osservanza  della   legislazione
nazionale  adottata  conformemente  a  tale  direttiva   e,   laddove
applicabile, degli obblighi aggiuntivi  previsti  dalla  legislazione
nazionale; 
    5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al  numero  1)  da
parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate  e
dissuasive,   compresa   la   possibilita'   di    adeguate    misure
amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative; 
    c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino
tutti i seguenti requisiti: 
      1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta; 
      2) le operazioni in questione siano eseguite tramite  un  conto
del  cliente  presso  un  ente  creditizio  soggetto  alla  direttiva
2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo  che
imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva; 
      3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi  e
la loro natura sia tale  da  consentire  la  tempestiva  applicazione
dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE; 
      4) vi sia un limite predeterminato di  valore  massimo  per  il
prodotto; 
      5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in  questione  non
possano andare a beneficio  di  terzi,  salvo  in  caso  di  decesso,
invalidita', sopravvivenza  a  una  predeterminata  eta'  avanzata  o
eventi analoghi; 
      6)  nel  caso  di   prodotti   o   operazioni   che   prevedono
l'investimento di fondi in attivita' finanziarie o crediti,  compresa
l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali,  i  vantaggi  del
prodotto o dell'operazione  siano  realizzabili  soltanto  nel  lungo
termine, il prodotto o l'operazione  non  possano  essere  utilizzati
come garanzia, non vengano fatti pagamenti  anticipati,  non  vengano
utilizzate clausole di riscatto  e  non  vi  sia  recesso  anticipato
durante la relazione contrattuale. 
  1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si  applica
soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno  che  anch'esse
non soddisfino i criteri per proprio conto. 
  2. Ai fini dell'applicazione del punto 1,  lettera  a),  numero  3,
l'attivita' esercitata dal cliente e' soggetta a vigilanza  da  parte
delle autorita' competenti.  In  questo  contesto  per  vigilanza  si
intende quella basata sui poteri di controllo piu' intensi,  compresa
la possibilita' di effettuare ispezioni  sul  posto.  Tali  ispezioni
possono includere la  revisione  di  politiche,  procedure,  libri  e
registrazioni e comprendere verifiche a campione. 
  3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4,  le
soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a),  del  presente
decreto si applicano in caso di polizze assicurative  o  prodotti  di
risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio  del  seguente  comma,
negli altri casi la soglia  massima  e'  15.000  euro.  E'  possibile
derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati  al
finanziamento di attivita' materiali e quando la  titolarita'  legale
ed effettiva delle attivita' non venga  trasferita  al  cliente  fino
alla conclusione della  relazione  contrattuale,  purche'  la  soglia
stabilita per le operazioni collegate  a  questo  tipo  di  prodotto,
indipendentemente dal fatto che siano  effettuate  con  un'operazione
unica o con diverse operazioni che  appaiono  collegate,  non  superi
25.000 euro all'anno. 
  4. Si puo' derogare ai criteri di  cui  al  punto  1,  lettera  c),
numeri 5) e 6), nel caso di prodotti  le  cui  caratteristiche  siano
determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per  finalita'
di interesse generale, che  beneficino  di  speciali  vantaggi  dallo
Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e  il  cui
utilizzo  sia  sottoposto  a  controllo  da  parte  delle   autorita'
pubbliche, purche' i vantaggi dei prodotti  siano  realizzabili  solo
nel lungo termine e la soglia  stabilita  ai  fini  dell'applicazione
della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso,
questa soglia puo' essere  stabilita  nella  forma  di  un  ammontare
massimo su base annuale. 
  6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le  operazioni  di  cui
alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di  riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, il  Ministro  dell'economia  delle
finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivita'  di  tali
clienti o a qualsiasi tipo  di  prodotti  o  operazioni  che  possono
essere  considerati  come  particolarmente  suscettibili,  per   loro
natura, di uso  o  abuso  a  fini  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o  i
prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c),  non
possono  essere  considerati  a  basso  rischio  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo  se
le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo
puo' non essere basso.