(Trattato-art. 113)
 
                              Art. 113 
 
 
  L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Cina,  a
tutti i privilegi e benefici che  risultano  dalle  disposizioni  del
protocollo finale firmato a Pechino il  7  settembre  1901,  e  dagli
allegati, note e documenti complementari. Essa rinuncia egualmente, a
favore della Cina, a qualsiasi reclamo  per  indennita',  dovute,  in
virtu' del detto protocollo, posteriormente al 14 agosto 1917.