Art. 113 L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Cina, a tutti i privilegi e benefici che risultano dalle disposizioni del protocollo finale firmato a Pechino il 7 settembre 1901, e dagli allegati, note e documenti complementari. Essa rinuncia egualmente, a favore della Cina, a qualsiasi reclamo per indennita', dovute, in virtu' del detto protocollo, posteriormente al 14 agosto 1917.