Art. 114 Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno, ciascuna per quanto la concerne: 1° l'accordo del 29 agosto 1902 relativo alle nuove tariffe doganali cinesi; 2° l'accordo del 27 settembre 1905 relativo a Whang Poo e l'accordo provvisorio complementare del 4 aprile 1912. Tuttavia la Cina non sara' tenuta ad accordare all'Austria i benefici o privilegi che aveva consentito con questi accordi all'antica Monarchia austro-ungarica.