(Trattato-art. 114)
 
                              Art. 114 
 
 
  Dall'entrata  in  vigore  del  presente  trattato,  le  Alte  Parti
contraenti applicheranno, ciascuna per quanto la concerne: 
 
    1° l'accordo del 29  agosto  1902  relativo  alle  nuove  tariffe
doganali cinesi; 
 
    2° l'accordo del  27  settembre  1905  relativo  a  Whang  Poo  e
l'accordo provvisorio complementare del 4 aprile 1912. 
 
  Tuttavia la Cina  non  sara'  tenuta  ad  accordare  all'Austria  i
benefici  o  privilegi  che  aveva  consentito  con  questi   accordi
all'antica Monarchia austro-ungarica.