(Trattato-art. 117)
 
                              Art. 117 
 
 
  L'Austria rinuncia a qualsiasi reclamo contro il Governo  cinese  o
contro  qualsiasi   Governo   alleato   o   associato,   in   ragione
dell'internamento in Cina di sudditi austriaci e del loro  rimpatrio.
Essa rinuncia egualmente, per quanto la concerne, a qualsiasi reclamo
per la cattura delle navi austro-ungariche in Cina, la  liquidazione,
il sequestro,  la  disposizione  o  la  manomissione  di  proprieta',
diritti e interessi austriaci nel detto  paese,  dopo  il  14  agosto
1917. Questa disposizione non pregiudichera' i  diritti  delle  parti
interessate nei prodotti di alcuna di  tali  liquidazioni,  che  sono
regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole  economiche)  del
presente trattato.