(Regolamento-art. 157)
 
                              Art. 157. 
 
 
  I disegni di legge per l'approvazione di variazioni agli  stati  di
previsione dell'entrata e  della  spesa  sono  sempre  presentati  al
Parlamento dal ministro delle finanze. 
 
  L'autorizzazione delle spese nuove eccedenti il limite  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 43 della legge, deve essere  chiesta  per
l'intero importo, anche quando siano ripartite in piu' anni: cio' sia
nel  caso  che  vengano  proposte  con  disegni  di  legge  speciali,
presentati dai singoli ministri competenti, di concerto col  ministro
delle finanze, sia che vengano  comprese  in  disegni  di  legge  per
variazioni al  bilancio,  ai  sensi  del  primo  comma  del  presente
articolo. 
 
  Agli effetti del limite di cui sopra, si tien conto, per  le  spese
di carattere straordinario, delle somme che siano state eventualmente
autorizzate al medesimo scopo, con precedenti provvedimenti. 
 
  Il riparto e' determinato nella stessa legge. Puo' peraltro esserne
proposta la modificazione con gli stati di previsione della spesa per
i singoli ministeri, sia mediante proroga del termine  di  iscrizione
in bilancio,  sia  con  la  riduzione  degli  stanziamenti,  sia  con
l'eliminazione delle rate non piu' necessarie, ai sensi  dell'art.  9
del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843. 
 
  Per la preparazione dei disegni di legge di cui al primo comma  del
presente articolo, debbono essere trasmessi dai ministeri interessati
a  quello  delle  finanze  gli  opportuni  schemi,  corredati   delle
relazioni illustrative. 
 
  L'invio e' fatto pel tramite della ragioneria centrale in relazione
al successivo articolo 170 del presente regolamento.