(Regolamento-art. 159)
 
                              Art. 159. 
 
 
  La cessione gratuita di materiali ad  altre  amministrazioni  dello
Stato od a privati e' vietata. 
 
  Quando occorra ad una amministrazione di usare  per  i  servizi  ad
essa affidati materie  di  magazzino,  utensili,  macchine  ed  altri
oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione, la prima ne
paga l'ammontare, a carico del capitolo iscritto per  tali  acquisti,
con titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata. 
 
  Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di  materiali
da uno ad altro servizio di uno stesso ministero, quando i fondi  per
provviste di detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli
distinti per ciascun servizio.