(Codice di procedura penale-art. 181)
 
                              Art. 181 
 
                   (Scadenza speciale dei termini) 
 
  Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o  compiere
altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento
in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico.