Art. 182 (Termini stabiliti a pena di decadenza. Abbreviazione di termini) I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge. La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero procedente.