(Codice di procedura penale-art. 182)
 
                              Art. 182 
 
  (Termini stabiliti a pena di decadenza. Abbreviazione di termini) 
 
  I  termini  stabiliti  a  pena  di  decadenza  non  possono  essere
prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge. 
 
  La parte  a  favore  della  quale  e'  stabilito  un  termine  puo'
chiederne o consentirne l'abbreviazione  con  dichiarazione  ricevuta
dal cancelliere del giudice o dal segretario del  pubblico  ministero
procedente.