(Codice di procedura penale-art. 183)
 
                              Art. 183 
 
             (Prolungamento dei termini di comparizione) 
 
  Per l'imputato la cui residenza, risultante dagli atti o indicata a
norma dell'articolo 171, e' fuori del Comune nel  quale  ha  sede  il
giudice o il pubblico ministero procedente, il termine per  comparire
e' prolungato del numero dei giorni  necessari  per  il  viaggio.  Il
prolungamento non puo' essere minore di un giorno per  ogni  duecento
chilometri  di  distanza,  quando  e'  possibile   l'uso   di   mezzi
ferroviari, e per ogni trenta chilometri negli altri casi. Lo  stesso
prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti  o  internati  fuori
del Comune predetto. 
 
  Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e'
stabilito dal magistrato. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano quando  si  tratta  di  termine
stabilito per la presentazione di ogni altra  persona  per  la  quale
l'Autorita' giudiziaria emette ordine o invito di presentazione.