Art. 183 (Prolungamento dei termini di comparizione) Per l'imputato la cui residenza, risultante dagli atti o indicata a norma dell'articolo 171, e' fuori del Comune nel quale ha sede il giudice o il pubblico ministero procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero dei giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento non puo' essere minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso di mezzi ferroviari, e per ogni trenta chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del Comune predetto. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dal magistrato. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'Autorita' giudiziaria emette ordine o invito di presentazione.